Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 luglio 2009
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1996 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consiglio Interprofessionale Vini doc Colli di Rimini intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini»;
Visto il parer favorevole della Regione Emilia Romagna;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:
Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», riconosciuto con decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana;
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
 
Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegati

----> Vedere da pag. 53 a pag. 59 <----
 
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