Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
Riconoscimento del Pa.L.Mer. Soc. a r.l. come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento ordinario n. 73/L -, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;
Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228 concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;
Vista l'istanza del 15 aprile 2009, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e' rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:
Art. 1.

1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. e' riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' sugli strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:
Allegati

----> Vedere da pag. 48 a pag. 50 <----
 
Art. 2.

1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica -
Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attivita' svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.
 
Art. 3.

1. La procedura di designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della commissione stessa.
 
Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica -
Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato e' disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.
4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformita' del precedente art. 1 da parte del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. non debbono essere oggetto di eventuale attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte del Pa.L.Mer. stesso.
 
Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6.

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 23 luglio 2009
Il direttore generale: Vecchio
 
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