Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 luglio 2009 |
Riconoscimento del Pa.L.Mer. Soc. a r.l. come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento ordinario n. 73/L -, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22; Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228 concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»; Vista l'istanza del 15 aprile 2009, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22; Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e' rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22; Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;
Decreta: Art. 1.
1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. e' riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' sugli strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici: Allegati
----> Vedere da pag. 48 a pag. 50 <---- |
| Art. 2.
1. Il Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attivita' svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22. |
| Art. 3.
1. La procedura di designazione del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della commissione stessa. |
| Art. 4.
1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali e' stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato e' disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato. 4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformita' del precedente art. 1 da parte del Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l. non debbono essere oggetto di eventuale attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte del Pa.L.Mer. stesso. |
| Art. 5.
1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. |
| Art. 6.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 23 luglio 2009 Il direttore generale: Vecchio |
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