Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanita', relativo al biennio economico 2008-2009.

In data 31 luglio 2009, alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto Sanita':
L'A.Ra.N. nella persona del presidente avv. Massimo Ducci Teri (firmato) e le seguenti:
organizzazioni sindacali:
CGIL FP (firmato)
CISL FPS (firmato)
UIL FPL (firmato)
FIALS (firmato)
FSI (firmato)
confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
USAE (firmato)
Al termine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanita' relativo al biennio economico 2008-2009, nel testo che segue:
 
Allegato
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 10 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
Parte I

Art. 2.

Coordinamento regionale

1. L'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004 e' integrato nel seguente modo:
al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «le regioni» sono aggiunte le seguenti parole «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso». Le parole: «previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto» sono abrogate;
al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:
e) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:
«3-bis. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, prevedera' gli argomenti e le modalita' di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito le regioni svolgono opportuni confronti e verifiche con le organizzazioni sindacali al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.».
«3-ter. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facolta' di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scada dei 90 giorni indicati dal comma 1 medesimo.».
Art. 3.

Mobilita' interna

1. L'art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, e' cosi' sostituito:
«2. L'Azienda, nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile, dispone l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla localita' di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non si configura in ogni caso quale mobilita', disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unita' operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.
2. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Deroghe in misura inferiore all'ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilita' e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.».
3. All'art. 18 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma 4-bis:
«4-bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilita' del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonche' posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19 aprile 2004».
Art. 4.

Mensa

1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, e' cosi' modificato:
«l. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalita' sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilita' e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, e' cosi' modificato:
«4. Le regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione, nel quadro delle risorse disponibili, dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica, del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalita' sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e' tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non e' monetizzabile.».
Art. 5.

Principi in materia di compensi per la produttivita'

1. Le parti confermano la disciplina della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi, dettata dall'art. 47 del CCNL 1° settembre 1995, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialita', con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttivita' e alla conseguente necessita' di valutare l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente e' valutato in relazione all'attivita' di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonche' sulla base della qualita' e quantita' della sua partecipazione ai progetti e programmi di produttivita'.
Parte II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6.

Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall'art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, allegata al presente CCNL ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B, ove e' anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale delle categorie.
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 7.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 8 del CCNL 10 aprile 2008, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2007. Sono altresi' confermate tutte le modalita' di utilizzo previste dal citato art. 8.
Art. 8.

Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali, di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1° gennaio 2008 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), per la parte riferita alla legge n. 449/1997, b), c) e d) del comma 2 dell'art. 9 de CCNL 10 aprile 2008.
3. Dal 1° gennaio 2008 il fondo continua ad essere altresi' alimentato dalla voce indicata nella lettera a), per la parte riferita alla legge n. 662/1996 e s.m.i., del comma 2 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008.
4. E' altresi' confermato il comma 3 dell'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.
Art. 9.

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennita' di
qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica, di cui all'art.10 del CCNL 10 aprile 2008, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le modalita' di utilizzo nonche' di incremento previste al comma 1 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2009 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
Art. 10.

Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza

1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonche' al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attivita' fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l'ampliamento degli orari delle strutture.
3. Nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione.
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell'ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell'allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dipendenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
Parte III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 11.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto sull'indennita' premio di servizio, sul TFR, sull'indennita' di cui all'art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche' quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.
Art. 12.

Norme finali

1. Le parti si danno atto che e' necessario procedere alla correzione del seguente errore materiale rinvenuto nell'art. 12 del CCNL 10 aprile 2008: art. 12, comma 1, primo periodo: le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 7».
2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 1 del decreto-legge n. 402/2001, convertito in legge n. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 20/2007.
3. In considerazione della rilevanza e della complessita' della materia degli incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla legge n. 43/2006, nonche' di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilita' e dell'autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale.

----> Vedere da pag. 81 a pag. 86 <----
 
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