Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 29 luglio 2009, n. 8475
Circolare esplicativa concernente le modalita' e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
Alla Cassa depositi e prestiti

La direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008 (nel seguito «Direttiva»), che disciplina la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, dispone che gli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese possano essere attuati anche con le modalita' previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Con decreto del 5 febbraio 2009 (nel seguito «Decreto») il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato le condizioni di accesso e le modalita' di attuazione degli interventi mediante procedura negoziale.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito all'accesso alla procedura negoziale nonche' gli schemi per la presentazione dell'istanza di accesso. 1. Soggetti beneficiari.
1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto, soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica puo' essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva. I consorzi, le societa' consortili e gli organismi di ricerca, di cui all'art. 3, commi 2 e 4 della direttiva, possono essere soggetti beneficiari ma non soggetti proponenti del progetto di innovazione tecnologica. Nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica, ciascun programma di sviluppo sperimentale deve essere presentato da un solo soggetto. Pertanto, non e' ammessa la presentazione di un programma di sviluppo in forma congiunta tra piu' soggetti. 2. Programmi ammissibili e costi agevolabili.
2.1. Fermo restando quanto indicato all'art. 2, comma 3, lettera c) del decreto, qualora il progetto di innovazione tecnologica preveda uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale proposti da organismi di ricerca, il valore complessivo dei costi ammissibili di questi ultimi deve essere inferiore al 30 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
2.2. Il progetto di innovazione tecnologica deve essere avviato successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 4, comma 1 del decreto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo decreto. A tal fine per data di avvio del progetto di innovazione tecnologica si intende quella del primo titolo di spesa, se il progetto e' avviato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto proponente se il progetto e' avviato con attivita' svolte direttamente dai soggetti beneficiari. Ai fini dell'ammissibilita', per quanto riguarda la durata del progetto si applica quanto previsto dall'art. 5 della direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON ricerca e competitivita' 2007-2013, eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.
2.3. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva medesima, tenuto conto, qualora il progetto di innovazione tecnologica sia agevolato con le risorse a valere sul PON ricerca e competitivita' 2007-2013, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.
2.4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni a valere sulle risorse del PON ricerca e competitivita' 2007-2013, almeno il 75% dei costi agevolabili di ciascun programma di sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica deve riferirsi a unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). I costi imputabili al programma sostenuti in unita' produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili. 3. Modalita' di presentazione dell'istanza di accesso e della proposta definitiva.
3.1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto, deve essere presentata, utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00197 Roma. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che descriva l'obiettivo previsto e le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono. In particolare, deve essere chiaramente dimostrata la connessione e la funzionalita' con l'obiettivo medesimo, la ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresi', l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto, i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo e l'ammontare dei costi previsti. Tale proposta deve essere elaborata utilizzando lo schema di cui all'allegato 3. L'istanza di accesso, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti e deve essere presentata, unitamente alla proposta di massima, pena l'invalidita' dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Quale data di presentazione dell'istanza si assume la data di spedizione. Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato, saranno considerate irricevibili. Ai fini dell'espletamento della fase di negoziazione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, il Ministero dello sviluppo economico potra' richiedere tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari.
3.2. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto, deve essere compilata utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della proposta, lo specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, che sara' reso disponibile all'indirizzo http ://www.innovazione.incentivialleimprese.it//Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute.
Roma, 29 luglio 2009
Il direttore generale
per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali
Esposito
 
Allegati

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