Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2009 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2009, n. 117
Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e
loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.



 
Art. 2.

Adempimenti amministrativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario e' nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra' sostenere gli oneri derivanti dall'attivita' dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o piu' tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' di cui al comma 1.
3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu' tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilita' interno.



Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 9, della legge 8 marzo 1951, n. 122
(Norme per l'elezione dei Consigli provinciali) e
successive modificazioni, e' il seguente:

«Art. 9.

In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti
sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della
meta' dei collegi spettanti alla Provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi
si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara'
stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 non puo' essere
emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dal comma precedente.».



 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 63):
Presentato dall'on. Sergio Pizzolante ed altri il 29
aprile 2008.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 27 maggio 2008 con pareri delle
commissioni V e Questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 19 novembre 2008; il
13, 15, 21, 27 e 29 gennaio 2009; il 4, 24 e 26 febbraio
2009; il 12, 26 e 31 marzo 2009; il 1°, 6, 7, 8 e 29 aprile
2009.
Esaminato in aula il 4 maggio 2009 ed approvato, in un
testo unificato con l'atto n. 177 (Pini ed altri) il 6
maggio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1552):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 12 maggio 2009 con pareri delle
commissioni 5ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 13 ed il 26 maggio
2009; l'8, il 22 ed il 28 luglio 2009.
Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, il 28 luglio 2009 con
pareri delle commissioni 5ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante ed
approvato il 29 luglio 2009.
 
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