Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2009
Conferimento a «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del regolamento (CE), n. 479/08 per la DOC «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale e' stata individuata la societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;
Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Considerato che la provincia autonoma di Trento non ha provveduto all'individuazione di alcun soggetto idoneo allo svolgimento dei controlli sulla D.O. in questione;
Vista la nota della Regione Veneto con la quale e' stata individuata «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale Organismo di controllo del V.Q.P.R.D. sopra citato;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata da «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», e il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano di controllo e sul prospetto tariffario;
Considerato che il termine perentorio fissato dal Reg. (CE) 479/08 vincola il Ministero all'emanazione, entro il 31 luglio 2009, del decreto di autorizzazione, anche in assenza di un parere congiunto espresso dai due enti territorialmente competenti, pena l'impossibilita' per gli utilizzatori di rivendicare la denominazione;

Decreta:
Art. 1.

1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2.

1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo.
 
Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina.
 
Art. 6.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, alla regione Veneto nonche' alla provincia autonoma di Trento gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa.
2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.
 
Art. 7.

1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - dalla competente regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento.
 
Art. 8.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto ha validita' di tre anni dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone