Gazzetta n. 189 del 17 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 maggio 2009
Delega al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Pizza.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Mariastella Gelmini a Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'universita' e alla ricerca del prof. Giuseppe Pizza;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:
Art. 1.

1. Al prof. Giuseppe Pizza, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo art. 2.
2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
3. Nelle materie di cui all'art. 2, gli atti e i provvedimenti sono inviati alla firma del Sottosegretario di Stato per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
 
Art. 2.
1. Al prof. Giuseppe Pizza e' conferita la delega a trattare:
a) valorizzazione dell'autonomia scolastica;
b) questioni riguardanti l'area del contenzioso del personale del Ministero e della scuola ivi comprese le richieste di parere al Consiglio di Stato per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole di ogni ordine e grado e delle certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario;
d) programmi riguardanti i rapporti di interazione fra il sistema scolastico ed il sistema universitario;
e) promozione della cultura scientifica ai sensi della legge 10 gennaio 2000, n. 6;
f) semplificazione normativa;
g) ricerca scientifica nel settore della tutela del patrimonio artistico e culturale;
h) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.
2. Il Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Pizza e' delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.
3. In caso di impedimento, il Ministro puo' delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, prof. Giuseppe Pizza, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonche' la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.
 
Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato, prof. Giuseppe Pizza e' delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.
2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro e del Sottosegretario.
 
Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonche' degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;
e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra le direzioni del Ministero;
f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.
 
Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, deve previamente essere concordata con il Ministro.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il Ministro : Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 201
 
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