Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 luglio 2009
Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 406/09/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 al supplemento ordinario n. 150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 al supplemento ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008, e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;
Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;
Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;
Vista la delibera n. 95/09/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
«Art. 1 (Definizioni). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente ritiene eccessivamente ampia la definizione di ambito locale radiofonico. Osservazioni dell'Autorita'.
La definizione di ambito locale radiofonico del regolamento e' conforme all'enunciato della normativa primaria, e segnatamente dell'art. 2, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 3 (Disposizioni comuni). - Un soggetto rispondente ritiene ormai datata ed eccessivamente ampia la definizione di "trasmissioni di contenuto informativo".
Un altro operatore ritiene di indicare l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento a tutte le discipline sportive. Osservazioni dell'Autorita'.
In merito alla definizione di trasmissioni contenuto informativo si osserva come questa corrisponda alle esigenze legate all'esercizio del diritto di cronaca, e come l'indicazione di una categoria ancora piu' ristretta possa non risultare conforme alla particolarita' del mezzo radiofonico, che rispetto al mezzo televisivo fa rilevare in misura nettamente minore differenziazioni di genere dei programmi. L'ambito di applicazione del regolamento e' pertinente con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Art. 4 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca e' valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Chiede il divieto di ritrasmettere la radiocronaca in sede televisiva o via internet. Osservazioni dell'Autorita'.
La proposta di consentire esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti la specifica previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento proprio. In relazione al divieto di ritrasmissione su altri mezzi si rimanda alle osservazioni di cui all'art. 6.
Art. 5 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni della pallacanestro). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni chiedono di modificare i limiti previsti per le competizioni della pallacanestro in correlazione con le regole di base di questa disciplina sportiva, proponendo due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare. Osservazioni dell'Autorita'.
La proposta e' accoglibile in quanto consente di adattare le finestre per l'esercizio del diritto di cronaca alle regole di base della pallacanestro e in particolare alla ripartizione del tempo di gioco in quattro periodi di 10 minuti ciascuno e gli eventuali periodi supplementari di 5 minuti in caso di punteggio in parita'.
Art. 6 (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni propongono di chiarire la facolta' di esercitare il diritto di cronaca anche alle emittenti radiofoniche che effettuano la ritrasmissione del segnale audio in simulcast via satellite o via internet.
Un altro operatore propone di specificare che le regole per le emittenti radiofoniche non possono essere estese ai programmi televisivi con commenti in studio e cronaca dallo stadio Osservazioni dell'Autorita'.
La proposta per le trasmissioni in simulcast e' condivisibile in ragione degli interessi dell'utenza che riceve i programmi radiofonici delle emittenti che effettuano la ritrasmissione del segnale via satellite o via internet e della equiparazione di tali trasmissioni con l'emissione originale su onde radio.
Relativamente alla specificazione in merito al divieto di esercizio della cronaca radiofonica in programmi televisivi la richiesta appare condivisibile.
Art. 7 (Autorizzazione e accredito). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente segnala la problematica circa il documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe essere sostituita con l'espressione utilizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilita' di ingresso di due tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno.
Un altro operatore propone di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l' ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Osservazioni dell'Autorita'.
La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l'ambito territoriale legittimamente servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista appare opportuno, fare riferimento ad una apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata editoriale, dal momento che tale attivita' viene esercitata da individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti.
La presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile per il corretto esercizio dell'attivita' giornalistica.
Art. 8 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Un soggetto rispondente chiede di armonizzare la finestra temporale per le interviste con quella prevista per le emittenti televisive. Osservazioni dell'Autorita'.
La proposta appare condivisibile al fine di rendere equo il termine entro il quale emittenti radiofoniche e televisive possono effettuare le interviste.
Art. 9 (Attivita' di controllo e sanzionatoria). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.
Alcune associazioni chiedono di specificare i soggetti sottoposti all'attivita' sanzionatoria. Chiedono inoltre di inserire una soglia di tolleranza per eventuali sforamenti Osservazioni dell'Autorita'.
La specifica richiesta non e' necessaria in quanto il presidio sanzionatorio e' gia' contemplato dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Con riferimento alla tolleranza l'Autorita' valutera' caso per caso nell'ambito delle attivita' di propria competenza»;
Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con cio' rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorita' approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
La presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.

Roma, 17 luglio 2009

Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Lauria - Magri
 
Allegato A

alla delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA AI
SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO
2008, N. 9

PARTE I
Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
c) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
d) «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
e) «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
f) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attivita' di diffusione radiofonica non limitata all'ambito locale;
g) «ambito locale radiofonico» l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
h) «fornitore di contenuti radiofonici» il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici destinati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;
i) «concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo», la societa' cui e' affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
j) «operatore della comunicazione radiofonica», indistintamente l'emittente o il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che esercitino attivita' di radiodiffusione sonora.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca, con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto della garanzie previste dall'art. 5, comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per l'accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell'evento da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonche' i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione radiofonica all'interno degli impianti sportivi.

PARTE II
Diritto di cronaca

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Il diritto di cronaca radiofonica e' riconosciuto agli operatori di comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento delle competizioni nell'ambito di trasmissioni di contenuto informativo, anche in diretta.

Art. 4.

Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
radiofonica delle competizioni calcistiche

1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili ne' cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.
3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se piu' di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. E' fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per effettuare trasmissioni televisive.
5. All'interno delle finestre informative di cui al presente articolo e' riconosciuta la piu' ampia liberta' di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.

Art. 5.

Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
radiofonica delle competizioni della pallacanestro

1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

1. Nell'esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi televisivi, e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attivita' di scommesse, nonche' commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
2. Sono consentite le trasmissioni in simultanea su diversa piattaforma diffusiva del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, e' fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell'inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la trasmissione della cronaca.

PARTE III
Accesso agli impianti sportivi
da parte degli operatori della comunicazione

Art. 7.

Autorizzazione e accredito

1. E' garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione radiofonica che risultino:
a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell'Autorita';
b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del competente tribunale; e
c) autorizzati dall'organizzatore della competizione nelle modalita' specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l'operatore della comunicazione radiofonica deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorita'.
3. L'autorizzazione per l'accesso e' rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove si disputano gare di societa' sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti e' titolare. L'operatore della comunicazione radiofonica in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da piu' organizzatori degli eventi medesimi, purche' del suo bacino di utenza, ovvero gli operatori della comunicazione radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le societa' sportive per le quali l'autorizzazione stessa e' richiesta.
4. L'autorizzazione puo' essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai sensi dei precedenti commi e' tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. L'accredito puo' essere richiesto all'organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione radiofonica per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale documento comprovante attivita' propedeutica a divenire pubblicista, nonche' per i tecnici svolgenti attivita' di ripresa sonora.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione puo' limitare il numero degli accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 5, corredato dalle sue generalita' complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale e' rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attivita'. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

Art. 8.

Ingresso agli impianti sportivi e interviste

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo e' tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalita' di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell'ambito delle trasmissioni a contenuto informativo.

PARTE IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 9.

Attivita' di controllo e sanzionatoria

1. L'organizzatore della competizione e' competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'art. 8, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e le emittenti e/o fornitori di contenuti invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento l'Autorita' applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
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