Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 luglio 2009 |
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Visti il decreto 9 maggio 2006 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06; Visto il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 29 maggio 2004, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Considerato che, con regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione del 5 agosto 2008, e' stata accolta la modifica di cui sopra; Considerato che il Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74; Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 6 luglio 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta: Art. 1.
L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio Rosso di Treviso», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) 510/06». |
| Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto. |
| Art. 8.
L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il direttore generale: La Torre |
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