Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2009
Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto l'art. l, comma 266, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
Visto l'art. l, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di gennaio 2008;
Esaminato il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra Federmeccanica, Assistal e FIM, FIOM e UILM, con decorrenza 1° gennaio 2008;
Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto contratto;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro, nonche' l'indennita' di trasferta, a valere dai mesi di gennaio, marzo e settembre 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:
Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attivita', come individuate in premessa, e' determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai, per gli impiegati e per l'indennita' di trasferta, con decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009.
 
Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita';
g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.
 
Art. 3.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro : Sacconi
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 28 <----
 
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