Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 agosto 2009, n. 121 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. (09A0G0129) |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono introdotte, per l'anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sula promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.
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| Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100 milioni di euro»; b) al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata legge n. 204 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 2). Per l'anno 2009 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, nell'ambito della missione “fondi da ripartire”, programma “fondi da assegnare” nonche' nell'ambito della missione “diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma “protezione sociale per particolari categorie”. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100 milioni di euro. 4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2009, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2009, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base “oneri del debito pubblico” del programma “oneri per il servizio del debito statale”, nell'ambito della missione “debito pubblico” del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base “oneri comuni di parte corrente” e “oneri comuni di conto capitale” del programma “fondi di riserva e speciali”, nell'ambito della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro. 8. Per gli effetti di cui all'art. 7della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base “Accisa e imposta erariale su altri prodotti” (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle “risorse proprie” (decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata nell'unita' previsionale di base “interventi” del programma “partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, nell'ambito della missione “l'Italia in Europa e nel mondo” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, sul conto di tesoreria denominato: “Ministero del tesoro -FEOGA, Sezione garanzia”. 12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2008 sono riferiti alla competenza dell'anno 2009 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di cui al comma 11 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, nelle pertinenti unita' previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione: Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unita' previsionale di base “interventi” del programma “fondi da assegnare”, nell'ambito della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base “rimborso del debito pubblico” del programma “rimborsi del debito statale”, nell'ambito della missione “debito pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base “interventi” del programma “concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”, nell'ambito della missione “relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unita' previsionale di base “Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari” (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unita' previsionale di base “oneri comuni di parte corrente” del programma “sostegno all'editoria”, nell'ambito della missione “comunicazioni” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unita' previsionale di base “oneri comuni di parte corrente” del programma “promozione dei diritti e delle pari opportunita”, nell'ambito della missione “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base “oneri comuni di parte corrente” del programma “fondi da assegnare”, nell'ambito della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2009, alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base “rimborso del debito pubblico” del programma “rimborsi del debito statale”, nell'ambito della missione “debito pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2009, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'unita' previsionale di base “funzionamento” del programma “prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali”, nell'ambito della missione “politiche economico-finanziarie e di bilancio”, nonche' del programma “concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica”, nell'ambito della missione “ordine pubblico e sicurezza”, del medesimo stato di previsione. 22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2009, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 21 , e' stabilito in 50 unita'. 23. Per l'anno 2009, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base relativa al “Fondo sanitario nazionale” e l'unita' previsionale di base relativa al “Federalismo fiscale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base “interventi” del programma “incentivi alle imprese”, nell'ambito della missione “competitivita' e sviluppo delle imprese” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 28. Le somme iscritte nel programma “Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell'ambito della missione “organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.».
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| Art. 3. A l l e g a t i 1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2009 nell'allegato 1 alla legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1646): Presentato dal Ministro dell'economia (Tremonti) il 30 giugno 2009. Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 15, 16 e 22 luglio 2009. Esaminato in aula il 21 e 22 luglio 2009 ed approvato il 23 luglio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2633): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 luglio 2009 con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 28 e 29 luglio 2009. Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2009.
Nota all'art. 3: - Per i riferimenti alla legge n. 204 del 2008 si veda la nota all'art. 1.
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| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 3 a pag. 64 <----
----> Vedere Allegato da pag. 65 a pag. 115 <----
----> Vedere Allegato da pag. 117 a pag. 195 <----
----> Vedere Allegato da pag. 197 a pag. 269 <----
----> Vedere Allegato da pag. 271 a pag. 305 <---- |
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