Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2009 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2009, n. 121
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. (09A0G0129)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono introdotte, per l'anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sula promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
303, S.O.



 
Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100 milioni di euro»;
b) al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata
legge n. 204 del 2008, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative) - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009, in conformita' all'annesso stato di
previsione (tabella n. 2). Per l'anno 2009 e' confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009, nell'ambito della missione “fondi
da ripartire”, programma “fondi da
assegnare” nonche' nell'ambito della missione
“diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”, programma “protezione sociale per
particolari categorie”. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con
propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le
variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente
comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno
finanziario 2009, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore
a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2009, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.
11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente
articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2009 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base
“oneri del debito pubblico” del programma
“oneri per il servizio del debito statale”,
nell'ambito della missione “debito pubblico”
del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9
e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
“oneri comuni di parte corrente” e “oneri
comuni di conto capitale” del programma “fondi
di riserva e speciali”, nell'ambito della missione
“fondi da ripartire” dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600
milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro
e 20.500 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 7della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate
spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e
3, annessi allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
“Accisa e imposta erariale su altri prodotti”
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle “risorse proprie” (decisione 2000/597/CE,
Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007)
nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata
nell'unita' previsionale di base “interventi”
del programma “partecipazione italiana alle politiche
di bilancio in ambito UE”, nell'ambito della missione
“l'Italia in Europa e nel mondo” dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2009, sul conto di tesoreria denominato:
“Ministero del tesoro -FEOGA, Sezione
garanzia”.
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2008 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2009 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
cui al comma 11 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009, nelle pertinenti unita' previsionali di
base relative ai seguenti fondi da ripartire, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei
contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo
indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione: Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale
delle regioni a statuto speciale, Fondo da ripartire per il
funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui
all'unita' previsionale di base “interventi”
del programma “fondi da assegnare”, nell'ambito
della missione “fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2009, e' stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
“rimborso del debito pubblico” del programma
“rimborsi del debito statale”, nell'ambito
della missione “debito pubblico” dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di
base “interventi” del programma “concorso
dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”,
nell'ambito della missione “relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali” dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito dell'unita' previsionale di base
“Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi
vari” (altre entrate) dello stato di previsione
dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unita'
previsionale di base “oneri comuni di parte
corrente” del programma “sostegno
all'editoria”, nell'ambito della missione
“comunicazioni” dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'unita' previsionale di base
“oneri comuni di parte corrente” del programma
“promozione dei diritti e delle pari
opportunita”, nell'ambito della missione
“diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall'Unione europea alle attivita'
poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita'
previsionale di base “oneri comuni di parte
corrente” del programma “fondi da
assegnare”, nell'ambito della missione “fondi
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009,
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle
finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire,
per l'anno 2009, alle unita' previsionali di base del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base “rimborso del debito
pubblico” del programma “rimborsi del debito
statale”, nell'ambito della missione “debito
pubblico” dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2009, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'unita' previsionale di base
“funzionamento” del programma
“prevenzione e repressione delle frodi e delle
violazioni agli obblighi fiscali”, nell'ambito della
missione “politiche economico-finanziarie e di
bilancio”, nonche' del programma “concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica”,
nell'ambito della missione “ordine pubblico e
sicurezza”, del medesimo stato di previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2009, ai sensi
del comma 3 del medesimo art. 21 , e' stabilito in 50
unita'.
23. Per l'anno 2009, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere
le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in
conformita' agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra
l'unita' previsionale di base relativa al “Fondo
sanitario nazionale” e l'unita' previsionale di base
relativa al “Federalismo fiscale” dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
“interventi” del programma “incentivi
alle imprese”, nell'ambito della missione
“competitivita' e sviluppo delle imprese” dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al
rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai
contratti di servizio e di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse
in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma “Presidenza
del Consiglio dei Ministri” nell'ambito della
missione “organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri” dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009,
destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, in applicazione dell'art. 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.».



 
Art. 3.
A l l e g a t i
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2009 nell'allegato 1 alla legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1646):
Presentato dal Ministro dell'economia (Tremonti) il 30
giugno 2009.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 15, 16 e 22 luglio
2009.
Esaminato in aula il 21 e 22 luglio 2009 ed approvato il
23 luglio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2633):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 24 luglio 2009 con pareri delle commissioni,
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
e Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 28 e 29 luglio 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2009.



Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge n. 204 del 2008 si veda
la nota all'art. 1.



 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 3 a pag. 64 <----

----> Vedere Allegato da pag. 65 a pag. 115 <----

----> Vedere Allegato da pag. 117 a pag. 195 <----

----> Vedere Allegato da pag. 197 a pag. 269 <----

----> Vedere Allegato da pag. 271 a pag. 305 <----
 
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