Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attivita' finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalita' applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilita';
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Nota al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e universita'»:
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo
ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi
di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33, 87, e 117 della
Costituzione:
«Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'»:
«Art. 1 (Cittadinanza e costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
"Cittadinanza e costituzione", nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'», vedere le note al titolo.
- Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 1997, n. 289.
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'» e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio
2007, n. 10.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il
primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola
primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
otto anni e costituisce il primo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono
essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche
comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso
territorio.».
«Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attivita' educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.».
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.
Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame
di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti
che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente,
l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta' e che siano in
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado, nonche' i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da
almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi
anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
eta'.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.».
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76, recante «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 6
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53»:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle
indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare
riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla
realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita'
di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa
entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'art. 1, comma
2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi
in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza
delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti
degli studenti ed al livello di innovazione dei processi
produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il
confronto fra le diverse esperienze territoriali e per
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a
livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento
dei crediti di cui all'art. 6.».
«Art. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento
dei crediti). - 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di
verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica
o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 della legge
28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia,
l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle
indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli
apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica,
sulla base del modello di cui all'art. 3, comma 3, lettera
e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o
della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi
di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze
acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in
alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e
valorizzarne il potenziale, anche ai fini
dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a
conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla
certificazione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a),
della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa
alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53»:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione e' costituito dal
sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell'istruzione e formazione professionale. Assolto
l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si
realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle
prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue
la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche
ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale,
alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale nei quali si realizza il
diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari
dignita' e si propongono il fine comune di promuovere
l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma
capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale e sociale curando anche l'acquisizione delle
competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle
abilita', delle capacita' e delle attitudini relative
all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo
il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti
indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli
obiettivi specifici indicati ai capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza
l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra
loro, la possibilita' di cambiare scelta tra i percorsi
liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove
previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli
dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A
tali fini le predette istituzioni adottano apposite
iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi
percorso o frazione di percorso formativo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre,
con specifiche certificazioni di competenza, le
esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli
stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi
di inserimento nelle realta' culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto
previsto nel presente comma sono validi anche i crediti
formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro,
nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'art.
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei
passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono
definite con le norme regolamentari adottate ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra
i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
sistema dell'istruzione e formazione professionale e
viceversa sono definite mediante accordi in sede di
Conferenza Stato-regioni, recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti
nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso
associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite
convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere
professionalizzante sono di competenza delle regioni e
province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
istituzioni scolastiche e formative del sistema
d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore
nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
cui al capo III.
14. La continuita' dei percorsi di istruzione e
formazione professionale con quelli di cui all'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive
modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in
sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi
di cui al capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del
sistema di istruzione e formazione professionale possono
essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e
formative interessate. Ognuno dei percorsi di
insegnamento-apprendimento ha una propria identita'
ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre,
ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui
all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di
istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo
formativo". Le convenzioni predette prevedono modalita' di
gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la
rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative
interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore
economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
«Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle
competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, gli istituti predispongono gli
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione
dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di
cui all'art. 3.
3. Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137 [Salva la valutazione periodica e
annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due
bienni di cui all'art. 2, comma 2, i docenti effettuano una
valutazione ai fini di verificare l'ammissibilita' dello
studente al terzo ed al quinto anno, subordinata
all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di
istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento
degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione
periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non
e' ammesso alla classe successiva. La non ammissione al
secondo anno dei predetti bienni puo' essere disposta per
gravi lacune, formative o comportamentali, con
provvedimenti motivati].
4. Comma abrogato dall'art. 3, legge 11 gennaio 2007, n.
1 [Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di
Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito
scrutinio].
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali
e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo
tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale
degli studi liceali possono essere ammessi a classi
successive alla prima previa valutazione delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque
acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente
comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima
del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti
alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di
Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(Legge finanziaria 2007):
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4 del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari.»:
«4. All'art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti».».
- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria» :
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in
tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal
presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti
locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di
ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e
gli enti locali competenti non adempiano alla predetta
diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina
un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da
tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti
locali.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente art., al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 relativo al «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998,
n. 175.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre
2007, n. 235, relativo al «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2007, n.
293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, relativo al «Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1998, n. 210.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 8 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche»:
«Art. 4 (Autonomia didattica). - 1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle
finalita' generali del sistema, a norma dell'art. 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attivita'
nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non
coincidenti con l'unita' oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati
dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu'
discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua
straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuita' e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'art. 139, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'art. 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della
necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi
sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'art. 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il
valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.».
«Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realta'
locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla
loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione
all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali
didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede
modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilita'
curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle
innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di
documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonche' con il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi; tali collegamenti possono estendersi a
universita' e ad altri soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita' di ricerca.».
«Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi
generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e
indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivita' costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei
curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
della quota obbligatoria riservata alle istituzioni
scolastiche;
e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attivita' della quota
nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli
alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti
formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
formativi finalizzati all'educazione permanente degli
adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato
di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano
dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i
propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attivita' da
esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del
curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il
carattere unitario del sistema di istruzione ed e'
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle
diverse esigenze formative degli alunni concretamente
rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di
continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai
contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte
possibilita' di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti
locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la
variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto.».
«Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione). - 1.
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e degli standard di qualita' del servizio il
Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze
per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un
apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate
dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma
dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a
sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli
obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali
e locali di perequazione, promozione, supporto e
monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le
quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacita'
acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi
quelli relativi alle discipline e alle attivita' realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente
certificate.».
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2007, n. 80 recante «Attivita' finalizzate al
recupero dei debiti formativi» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279.
- Si riporta il testo del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 16 gennaio
2009, n. 5:
«Art. 1 (Finalita' della valutazione del comportamento
degli studenti). - 1. La valutazione del comportamento
degli studenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 1
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti
prioritarie finalita':
- accertare i livelli di apprendimento e di
consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza
civile;
- verificare la capacita' di rispettare il complesso
delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri
degli studenti all'interno della comunita' scolastica,
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il
rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle liberta' degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto
inferiore a 6/10.
2. La valutazione del comportamento non puo' mai essere
utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la
libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e
non lesiva dell'altrui personalita', da parte degli
studenti.
Art. 2 (Caratteristiche ed effetti della valutazione del
comportamento). - 1. La valutazione del comportamento degli
studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella
scuola secondaria di secondo grado e' espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio
intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli
interventi e le attivita' di carattere educativo posti in
essere al di fuori di essa. La valutazione in questione
viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai
sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno
scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello
studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del
comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10,
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,
comporta la non ammissione automatica dello stesso al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo
di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del
presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio di
classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare
ed oggettiva gravita', secondo i criteri e le indicazioni
di cui al successivo art. 4.
Art. 3 (Criteri e modalita' applicative della
valutazione del comportamento). - 1. Ai fini della
valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio
di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti
in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio
intermedio o finale non puo' riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente
in ordine all'intero anno scolastico. In particolare,
tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve
rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati
dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle
finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 4 (Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una
votazione insufficiente). - 1. Premessa la scrupolosa
osservanza di quanto previsto dall'art. 3, la valutazione
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in
presenza di comportamenti di particolare gravita'
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle studentesse e degli studenti - decreto del Presidente
della Repubblica n. 249/1998, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 235/2007 e chiarito
dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonche' i
regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni
disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo
dello studente dalla comunita' scolastica per periodi
superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9-bis e 9-ter
dello statuto).
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a
dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale,
ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in
materia di valutazione del comportamento, presuppone che il
consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno
una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di
natura educativa e riparatoria previste dal sistema
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalita'
educative di cui all'art. 1 del presente decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di
insufficienza del comportamento assume nella carriera
scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa
sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di
effettuazione dei consigli di classe sia ordinari che
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio
e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di
ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella
relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare
con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto
educativo di corresponsabilita', sia l'informazione
tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in
merito alla condotta dei propri figli.».
«Art. 5 (Autonomia scolastica). - 1. Ciascuna
istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi
e dei criteri di carattere generale previsti dal presente
decreto e dalla normativa vigente, puo' determinare, in
sede di redazione del Piano dell'offerta formativa,
ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla
prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal
Regolamento di istituto, dal Patto educativo di
corresponsabilita' e dalle specifiche esigenze della
comunita' scolastica e del territorio.».
- La raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
per l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella GUUE
del 30 dicembre 2006.
- La raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e'
pubblicata nella GUUE del 6 maggio 2008.
- La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (EUROPASS), e' pubblicata nella GUUE del
31 dicembre 2004.
- La Convenzione sui diritti delle persone con
disabilita' e' stata adottata il 13 dicembre 2006
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la
risoluzione A/RES/61/106.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e universita'.», vedere le note al
titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria»:
«4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», vedere
le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche»:
«Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.
Il Piano e' il documento fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa e' coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma
dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalita'.
3. Il Piano dell'offerta formativa e' elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attivita' della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal
consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico
attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le
diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e
consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 622 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007)», vedere le note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 8 e 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
concernente «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 28»:
«Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I
minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero
in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identita' dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione
ad una classe, immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli
di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno
nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la
ripartizione e' effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla
base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai
criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola
e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche
attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione
degli adulti stranieri il consiglio di circolo e di
istituto promuovono intese con le associazioni straniere,
le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di
accoglienza; iniziative di educazione interculturale;
azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e
lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello
internazionale.
7. Per le finalita' di cui all'art. 38, comma 7, del
testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano
iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di
corsi di studio per il conseguimento del diploma di
qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le
altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i
progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di
favorire la loro migliore integrazione nella comunita'
locale.».



 
Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto- legge, e' espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche», vedere le note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
regolamento di disciplina degli alunni.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 11 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»:
«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno
centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti
annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico
1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi
sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la
nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che
non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle
graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della
sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova
analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo degli articoli 309 e 314, comma 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«Art. 309 (Insegnamento della religione cattolica). - 1.
Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado l'insegnamento della religione cattolica e'
disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste
dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo
di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con
l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate
nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della
religione cattolica fanno parte della componente docente
negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri
degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in
luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente
e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si
sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente
alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
profitto che ne ritrae.».
«Art. 314 (Diritto dell'educazione e dell'istruzione). -
(Omissis).
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.».
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede» e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85,
supplemento ordinario.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'» vedere le note al titolo.
- Per il testo degli articoli 8, comma 1 e 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
note alle premesse.



 
Art. 3.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nota all'art. 3:
- Per testo dell'art. 11, commi 4-bis, 4-ter e 6, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari», si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 185 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo
all'«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 96 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»:
«2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli
esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.».



 
Art. 4.

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado»:
«Art. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe). - 1. Il consiglio di intersezione nella scuola
materna, il consiglio di interclasse nelle scuole
elementari e il consiglio di classe negli istituti di
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola
materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del
consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali relative alle materie il cui
insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla
base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di
giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione,
di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per
ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alla classe, nonche' due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre
rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli
studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio
di classe e di interclasse puo' partecipare, qualora non
faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante
dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle
classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti
in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi
membri della Comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo
consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, le competenze relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di
classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di
classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del
consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni
altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
10. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
11. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17,
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.».
- Per il testo degli articoli 309 e 314 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente «Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»
vedere le note all'art. 2.
- Per la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica
ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede», vedere le note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati, volti alla realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi e
degli obiettivi generali e specifici di apprendimento
stabiliti a livello nazionale e regionale.».
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» vedere le
note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 193 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»:
«1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai
fini della promozione alle classi successive alla prima,
sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle
lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione e'
conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non
inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun
gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle
lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano
essere valutati, per malattia o trasferimento della
famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive
che si concludono con un giudizio di ammissione o non
ammissione alla classe successiva.».



 
Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.



Nota all'art. 5:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.



 
Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado», vedere le note all'art. 4.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, relativo al «Regolamento
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma
dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» vedere le
note alle premesse.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 96 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», vedere le note
all'art. 3.



 
Art. 7.

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.



Nota all'art. 7:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al «Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria», vedere le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione). - La stampa non puo' essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».



 
Art. 8.

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.



Nota all'art. 8:
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296», vedere le note alle premesse.
- Il testo dell'Accordo 28 ottobre 2004 in Conferenza
Unificata stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni e le comunita' montane per la
certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei
crediti formativi (Repertorio atti n. 790/CU), e' stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
dicembre 2004, n. 286.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
- Per il testo della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», vedere le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
«Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche», vedere le note alle premesse.



 
Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilita'

1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 314, comma 4, 315,
comma 1, lettera b), e 318 del decreto legislativo 16
aprile 1995, n. 297, recanti «Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
«4. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del
docente operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita'
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.».
«Art. 315 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica nella psersona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322
e seguenti anche attraverso:
(Omissis);
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e
di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili
e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
».
«Art. 318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
dei docenti e' indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attivita' integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per
gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico,
comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari.».
- Per il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse:



 
Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento
(DSA)

1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.
 
Art. 11.

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
 
Art. 12.

Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 13.

Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
 
Art. 14.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Nota all'art. 14:
- L'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, reca:
«Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
maggio 2007, n. 42, reca «Modalita' di attribuzione del
credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore».
- Si riporta il testo dell'art. 304 del decreto
legislativo 16 aprile 1995, n. 297, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
«Art. 304 (Voto di educazione fisica). - 1. Il voto di
educazione fisica non e' compreso nel calcolo della media
dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione
alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli
alunni degli istituti magistrali il voto di educazione
fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai
fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della
dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono
essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione
fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa
dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli
istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati
esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione
fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione
magistrale superando la sola prova di teoria.».
- Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5,
reca «Studenti - Valutazione del comportamento - Criteri e
modalita' applicative della valutazione del comportamento».
- Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
vedere le note alle premesse.».



 
Art. 15.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278
 
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