Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;
Visto il regolamento n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1 agosto 2009;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministerile, la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Bergamasca», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della regione Lombardia.
 
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