Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2009 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 17 agosto 2009
Disposizioni provvisorie in materia di diffusione a mezzo stampa delle informazioni regolamentate. (Deliberazione n. 17002).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Vista la direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la direttiva n. 2007/14/CE della Commissione dell'8 marzo 2007 che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva n. 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 16893 del 14 maggio 2009;
Vista, in particolare, la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 che ha modificato ed integrato il richiamato regolamento sugli emittenti al fine di dare attuazione alle citate direttive, prevedendo, fra l'altro, nuove modalita' di diffusione delle informazioni regolamentate e abrogando l'obbligo di pubblicazione di alcuni avvisi a mezzo stampa ivi previsti;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101, con cui il Governo ha modificato gli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserendo, nell'ambito delle deleghe regolamentari conferite alla Consob per la definizione delle modalita' di pubblicazione delle informazioni regolamentate, l'inciso «ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali»;
Considerata la necessita' e l'urgenza di adottare prime misure di attuazione delle citate disposizioni nelle more della definizione di una disciplina regolamentare che - previa consultazione - riguardi l'intera materia della pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate;
Ritenuta, pertanto, a tali effetti l'opportunita' di ripristinare, quale provvedimento di immediata attuazione, la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento sugli emittenti disposte con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

Delibera:

I. Fino all'adozione di una disciplina organica della materia delle modalita' di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento emittenti e' data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
c) nei casi previsti dall'art. 103-bis, commi 2 e 4, del Regolamento emittenti, i soggetti tenuti agli obblighi informativi ivi indicati pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con la data di riferimento.
E' abrogata la disposizione transitoria prevista nel punto IV.2, lettera b), della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 agosto 2009

Il Presidente: Cardia
 
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