Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2009
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19 luglio 2006;
Vista la nuova Guida CEMT dell'International Transport Forum in vigore dal 1° gennaio 2009 per il contingente multilaterale;
Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto del dirigente generale preposto alla Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose;
Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;
Considerato che i veicoli di categoria inferiore a Euro 3 non sono piu' ammessi all'utilizzazione delle autorizzazioni CEMT;
Considerata, pertanto, l'opportunita' di rivedere i parametri per il calcolo della graduatoria CEMT anche al fine di tener conto delle diverse categorie Euro dei veicoli;
Ritenuto quindi necessario modificare al fine di aggiornamento il decreto dirigenziale 12 luglio 2006;
Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:
Art. 1.

1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19 luglio 2006:
All'art. 1:
a1 comma 4 le parole «autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle parole «per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»;
a1 comma 5 le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
All'art. 3:
i1 comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:
a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;
d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;
e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;
f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
g) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
h) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE;
i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;
il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu' autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda».
All'art. 4:
a1 comma 1, il terzo periodo e' sostituto dal seguente: «Le autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni per veicoli «euro 3»;
All'art. 5:
a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdi e sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6»;
All'art. 8:
a1 comma 5, il primo periodo e' sostituto dal seguente: « Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3»;
All'art. 10:
a1 comma 1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite da «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa;
All'art. 11:
a1 comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - ex APC3» sono sostituite da «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci)».
 
Art. 2.

1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio 2006 con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegati al presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a Allegato 8.
 
Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: Ricozzi
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 12 a pag. 21 <----
 
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