Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 maggio 2009
Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2009.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attivita' produttive di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
Vista la deliberazione n. 1/09 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 29 gennaio 2009, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2009 la somma di euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonche' di fissare in euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione e in euro 75.000,00, se presentato da piu' associazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della nuova direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;
d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;
f) direzione generale: direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2.

Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Molise, 2 - 00187 Roma.
2. Una stessa associazione puo' presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.
3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di piu' associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovra' essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attivita' da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.
4. I plichi contenenti le richieste devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano e' comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della tempestivita' della presentazione fara' fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante, ma le stesse potranno essere prese in considerazione solo se effettivamente pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al predetto termine di presentazione. Non si terra' conto delle domande di partecipazione pervenute oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel comma 1.
5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilita', una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:
a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilita' di cui all'art. 9, il preventivo dei costi, nonche' l'indicazione delle fonti di copertura del programma;
b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto ne' coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;
c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso e' stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se e' stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora in corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.
7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilita', una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:
a) e' costituita regolarmente;
b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;
d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) non persegue fini di lucro.
8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di piu' associazioni, la domanda deve essere corredata altresi' della delega per la presentazione della domanda al rappresentante dell'associazione capofila, delle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonche' da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilita' con il mantenimento del cofinanziamento concesso.
9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2009».
 
Art. 3.

Modalita' e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La direzione generale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verifica la completezza della documentazione prodotta, nonche' effettua una valutazione preliminare sulla corrispondenza del programma al dettato normativo. A seguito della verifica, la direzione generale trasmette tutti i plichi alla commissione di cui all'art. 4.
2. La direzione generale ha facolta' di richiedere, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata, assegnando un termine all'associazione richiedente di quindici giorni per ottemperare. Tale termine decorre dalla data del ricevimento della richiesta. Decorso invano tale termine la domanda sara' considerata irricevibile.
3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.
 
Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e' nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, la commissione di cui all'art. 4 del decreto.
2. La commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilita' dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche ai sensi dell'art. 9 dell'ammissibilita' delle spese indicate nel relativo piano finanziario, e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva di cui al comma 2 e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'ufficio di segreteria dello stesso, ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 5.

Valutazione e requisiti di idoneita' dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 10 punti;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;
c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;
d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;
e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti:
f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.
2. Il punteggio di cui al comma 1, lettera f), e' destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da piu' associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto gia' previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che gia' partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non e' considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. A fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo.
3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza anche con riferimento alle innovazioni normative ed amministrative piu' recenti e, in particolare, all'avvio operativo del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico) di cui all'art. 136, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' agli attuali meccanismi di utilizzo, anche nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del medesimo codice delle assicurazioni, della possibilita' per gli assicurati di conoscere l'ammontare del risarcimento dei danni liquidati al danneggiato e, eventualmente, di rimborsarne il relativo importo al fine di evitare l'attribuzione di una classe di merito superiore e la conseguente maggiorazione del premio assicurativo.
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma e' ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
5. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 26 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi dieci posti, nonche' quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al decimo posto.
 
Art. 6.

Ammissione al cofinanziamento e modalita' di erogazione

1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede, in via provvisoria, il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non puo' superare il 70% del costo totale del programma stesso ed il limite massimo di euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di euro 75.000,00 se presentato da piu' associazioni. Detto importo e' erogato con le seguenti modalita':
a) 40% entro trenta giorni dalla concessione;
b) 60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
2. Se le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
3. Dell'avvenuta concessione e' data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'ufficio di segreteria del CNCU.
 
Art. 7.

Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi del precedente art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3, salvo proroga ai sensi del comma 2.
2. Per ciascun programma puo' essere concessa, una proroga del termine di ultimazione di norma non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammesso.
 
Art. 8.

Presentazione del rendiconto

1. E' fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonche' una relazione esplicativa e riepilogativa delle attivita' poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione o dal rappresentante legale dell'associazione capofila, nel caso di presentazione congiunta da parte di piu' associazioni, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta ultimazione del programma stesso. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme gia' ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformita' del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potra' avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione degli uffici della direzione generale.
3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo e' ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
4. Qualora l'importo complessivo del cofinanziamento, come rideterminato a seguito delle attivita' di cui al comma 2 risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota gia' erogata a titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, con le medesime maggiorazioni e modalita' di cui al comma 1.
 
Art. 9.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e' erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:
a) per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente dal programma e necessari per la sua realizzazione;
b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;
c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonche' alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla localita';
d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non e' possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma.
2. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
a) al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;
b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.
3. Sono ammissibili esclusivamente le spese, sostenute per la realizzazione del programma dall'associazione o dalle associazioni successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, opportunamente quietanzata, con l'attestazione, altresi', dell'avvenuto pagamento. Per attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute si intende il bonifico bancario nella cui causale sia riportato il riferimento alla spesa sostenuta in relazione al programma o altra documentazione contabile da cui il pagamento risulti effettuato in modo inequivocabile.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto, il totale delle spese di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, e' ammissibile per un importo complessivo massimo pari al totale delle altre spese sostenute per il programma, documentate a rendiconto e ammesse. Lo stesso limite si applica in sede di predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera a) della presente direttiva.
5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
6. Fermi i limiti di cui al comma 4, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.
La presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 19
 
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