Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 3800).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;
Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi sopra citati;
Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dalla esplosione e dall'incendio in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 5 agosto 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il Presidente della giunta regionale della Toscana e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, provvede:
a) al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per la quota non finanziata dalla regione Toscana, nonche' per le spese relative alle esequie solenni delle vittime;
b) al completamento, per quanto necessario, degli interventi di cui alla lettera a), nonche' dei primi ulteriori interventi necessari ad assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e la ripresa delle attivita' produttive mediante la concessione di contributi in favore dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli eventi del 29 giugno 2009 o comunque non piu' disponibili a causa di provvedimenti dell'autorita' competente, per la locazione di immobili da destinare temporaneamente allo svolgimento delle attivita' produttive e per il riacquisto dei beni mobili strumentali e mobili registrati indispensabili per la ripresa dell'attivita' produttiva;
c) alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza ed alla eventuale bonifica del territorio interessato;
d) all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ed eventuale bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;
e) alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
f) alla predisposizione, entro il 20 settembre 2009 di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati nonche' delle infrastrutture e dei beni di proprieta' del comune di Viareggio distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi del 29 giugno 2009 con relativo cronoprogramma e stimato fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti ed alla relativa attuazione, nei limite delle risorse finanziarie disponibili;
g) all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal commissario delegato.
4. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera f) relativo agli edifici privati, il commissario delegato definisce:
a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi del 29 giugno 2009;
b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita' immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009.
5. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, nonche' in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato puo' conferire incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuativa fino ad un massimo di tre unita', per una durata non superiore alla vigenza dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 7.
6. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il commissario delegato provvede alla nomina ed alla individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori.
7. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
8. Le aree di risulta degli immobili distrutti o non ripristinabili sono acquisiti al patrimonio del comune di Viareggio. Il commissario delegato provvede alle eventuali demolizioni necessarie per il ripristino in sicurezza delle medesime aree nonche' al loro recupero in conformita' a quanto previsto nel piano di cui al comma 2, lettera f).
 
Art. 2.

1. Ai fini dello stoccaggio provvisorio i materiali derivanti dal crollo degli edifici nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi del 29 giugno 2009, sono classificati, ai sensi dell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di Viareggio che comunica al commissario delegato i dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, il comune di Viareggio dispone la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 
Art. 3.

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco direttamente impegnato nell'emergenza del 29 giugno 2009, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2009, la corresponsione dell'indennita' di turno e del trattamento di missione nonche' di compensi di prestazioni di lavoro straordinario proporzionati alla prima fase di cui al comma 1, dell'art. 36 del contratto collettivo integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 24 maggio 2000.
2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella citta' di Viareggio in favore del personale in servizio presso il comune di Viareggio, direttamente impegnato in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del commissario delegato lo stesso e' autorizzato ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di cinque unita'.
 
Art. 4.

1. Il commissario delegato, provvede in ordine ai rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato ed alla CRI impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute, d'intesa con la regione Toscana al fine di garantire l'unitarieta' dei relativi procedimenti amministrativi.
 
Art. 5.

1. Il commissario delegato e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro alla normalita'. Piu' in particolare il commissario delegato e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dalla catastrofe.
2. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi del 29 giugno 2009 sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi del 29 giugno 2009 ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.
 
Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti e strutture private, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 8.
2. Il commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 7.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:
quanto a euro 15 milioni a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita';
quanto a euro 1,5 milioni a carico del bilancio della regione Toscana; tali ultime risorse possono essere versate direttamente al comune di Viareggio per la copertura degli oneri relativi agli interventi di prima assistenza alla popolazione.
2. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette, in deroga alle vigenti norme di legge e del regolamento di contabilita' di Stato in materia di contabilita' speciale.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.
 
Art. 8.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 183, comma 1, lettera b), 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17.
 
Art. 9.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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