Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2009
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004. (Ordinanza n. 3801).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, n. 3448 del 14 luglio 2005 e n. 3534 del 25 luglio 2006;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Basilicata, fino al subentro delle amministrazioni competenti;
Vista la nota del presidente della regione Basilicata del 23 marzo 2009;
Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il presidente della regione Basilicata - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3448/2005, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita' conseguente agli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3401/2005, degli uffici tecnici della regione, nonche' della collaborazione degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 
Art. 2.

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonche' per le conseguenti iniziative contrattuali da realizzarsi in termini di somma urgenza, il commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione finale sull'attivita' posta in essere, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresi' per la chiusura della contabilita' speciale, con conseguente trasferimento delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni competenti.
 
Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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