Gazzetta n. 195 del 24 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 luglio 2009, n. 125
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, concernente: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento", e in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante il regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale n. 96 del 1991 e, in particolare, all'articolo 1, commi 2 e 3, concernenti le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, istituito a norma dell'articolo 3 della citata legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni;
Acquisito ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 24 aprile 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 2008 e del 15 dicembre 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 24 marzo 2009;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale
delle imprese operanti nel settore degli armamenti

1. All'articolo 1, del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola: "indicate", e' sostituita dalla parola: "indicati";
b) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale";
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "variazione relativa", sono inserite le seguenti: "alla proprieta',";
d) al comma 3, lettere b), c) e d), dopo le parole: "il titolare o i legali rappresentanti", sono inserite le seguenti: ", i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 91



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (disciplina delle attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 9
luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento):
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
- Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiale di armamento, precisate e
suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione
puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e
dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della
presente legge, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma
secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18
aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale,
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
che saranno prescritte con decreto del Ministro della
difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, devono essere presentate dalle
imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo della presente
legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei
poteri di rappresentanza ai fini della presente legge,
purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresi' iscritti al registro
nazionale i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale
i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche
intese intergovernative o comunque autorizzati dai
competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il
trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la
trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non
iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente
riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti
commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di
cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei
limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di
validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove
autorizzazioni.».
«Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle
imprese). - 1. Le modalita' per l'iscrizione al registro
sono definite con decreto del Ministro della difesa,
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art.
3 e' costituita presso il Ministero della difesa una
commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero del commercio con l'estero.
3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma
4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al
registro;
b) provvedere alla revisione triennale del registro;
c) fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione
e la sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato
con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri relativi al funzionamento della
commissione si provvede a carico degli ordinari
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della
difesa.».
- La legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla L. 9
luglio 1990, n. 185), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione
della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127.
- Il decreto del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero
28 febbraio 1991, n. 96 (Regolamento recante norme per
l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti
nel settore degli armamenti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1991, n. 70.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri
sono:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96 come modificato
da presente decreto:
«Art. 1 (Iscrizione). - 1. Le domande per l'iscrizione
nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3
della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate
in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del
segretario generale - Ufficio registro nazionale delle
imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei
materiali d'armamento.
2. Nelle domande devono essere indicati:
a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o
denominazione sociale, se impresa collettiva;
b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;
c) la sede legale;
d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e
precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione
puo' essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci
e degli azionisti, solo gli stessi siano proprietari di
azioni in numero non inferiore all'1% del capitale
sociale»;
3. Le domande devono contenere:
a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni
variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai
legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al
trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi,
alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del
consorzio di imprese;
le dichiarazioni, sostitutive della certificazione,
che:
b) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari
delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi
siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1%
del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di
non iscrivibilita' stabilite ella legge 19 marzo 1990, n.
55;
c) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari
delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi
siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1%
del capitale sociale, non sono stati definitivamente
riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad
associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17;
d) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari
delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi
siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1%
del capitale sociale, non sono stati condannati con
sentenza passata in giudicato per reati di commercio
illegale di armamento;
e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di
presidente, vice presidente, amministratore delegato,
amministratore unico, consigliere d'amministrazione,
direttore generale, consulente versi nella situazione di
incompatibilita' prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio
1990, n. 185.».



 
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