Gazzetta n. 195 del 24 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2009
Autorizzazione alla societa' «Dister S.p.a.», ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali

Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «norme in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;
Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente;
Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2009 dalla Societa' Dister energia S.p.a. con sede legale e stabilimento in Faenza (Ravenna), via Granarolo, 231;
Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza;
Vista la nota n. 0163453 del 20 luglio 2009 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;
Accertato dall'esame della documentazione che la succitata ditta e' in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
 
Art. 2.
1. La Societa' «Dister energia S.p.A..» con sede legale in Faenza, via Granarolo, 231 e' autorizzata, a decorrere dalla campagna 2009/2010, ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. La Societa' «Dister energia S.p.A.» effettua la trasformazione in energia delle vinacce esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna), via Granarolo, 231.
 
Art. 3.
1. La Societa' Dister energia S.p.A. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore:
l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;
un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantita', il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;
il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. La Societa' Dister energia S.p.A. rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.
4. Al termine di ciascuna campagna, la Societa' Dister energia S.p.A. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attivita' svolta e gli esiti della stessa.
5. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2009
Il capo del Dipartimento: Petroli
 
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