IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1925, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 26 novembre 1999, proposto dalla Societa' Malibu' S.r.l. avverso la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 933 del 30 luglio 1999; Udito il parere n. 478/2000 reso, nell'adunanza del 20 dicembre 2007, dalla Sezione II del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport;
Decreta:
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui alle premesse, e' respinto. Dato a Roma, addi' 3 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri |