Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 agosto 2009
Determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico;
Visto l'art. 39-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente le sanzioni in materia di prelievo erariale unico;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto l'art. 12, comma 1, lettera i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente la determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, determina i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i casi di esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate a carico dei suddetti apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i o apparecchio/i da gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, della lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
c) esercizio/i, qualsiasi punto di vendita autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale siano installati gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;
d) concessionario/i, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
e) convenzione di concessione, l'atto con cui AAMS ha affidato ai concessionari lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse ai fini della concessione;
f) ispezione/i documentale/i, l'esame di scritture e documenti, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non e' obbligatoria, che sono pertinenti all'esercizio degli apparecchi oggetto di contratto con il concessionario procedente alla ispezione, ivi comprese le licenze di cui agli articoli 86 o 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
g) ispezione/i tecnica/tecniche, il controllo degli apparati meccanici ed elettronici che permettono l'esercizio degli apparecchi oggetto di contratto con il concessionario procedente alla ispezione, ivi comprese le parti interne degli apparecchi medesimi;
h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;
j) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi da gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.
 
Art. 2.
Poteri di controllo dei concessionari
1. Ciascun concessionario, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione di concessione stipulata con AAMS, puo' disporre l'accesso di propri incaricati nei locali ove sono ubicati gli apparecchi per i quali risulti intestatario dei relativi nulla osta. Le ispezioni tecniche e documentali condotte in tale circostanza valgono ai fini della individuazione delle violazioni di cui all'art. 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.
2. Gli incaricati del concessionario che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposito atto di incarico, a firma del responsabile del concessionario, recante l'individuazione dei dati identificativi degli incaricati, nonche' lo scopo dell'intervento. Tale atto e' preventivamente comunicato all'ufficio regionale di AAMS, agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria competenti per territorio. Esso puo' essere altresi' effettuato con l'ausilio di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza, nonche' di polizia tributaria, ovvero dell'ufficio regionale di AAMS competente per territorio, previa richiesta motivata.
3. Il nominativo del responsabile del concessionario abilitato alla firma degli atti di incarico di cui al comma 2, unitamente ai dati identificativi degli incaricati abilitati agli accessi sul territorio nazionale, devono essere preventivamente comunicati alla Direzione generale di AAMS. Analoga comunicazione deve essere tempestivamente effettuata dal concessionario in occasione di eventuali variazioni successivamente intervenute.
4. L'esercente il locale ove sono ubicati gli apparecchi da gioco e il possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi, sono tenuti a collaborare con gli incaricati del concessionario, anche consentendo la consultazione dei documenti pertinenti agli apparecchi oggetto di verifica o di ispezione tecnica.
5. Per ciascun accesso deve essere redatto apposito verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite e le irregolarita' e gli illeciti riscontrati, compresi quelli eventualmente rilevati rispetto ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari. Tale documento deve essere sottoscritto dall'incaricato del concessionario che procede all'accesso, dall'esercente il locale ove gli apparecchi da gioco sono ubicati, dal possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi o da un loro rappresentante. Dell'eventuale rifiuto di sottoscrizione e' dato atto nel verbale. I soggetti destinatari dei controlli di cui al presente decreto hanno diritto di trattenere copia del documento redatto, il quale deve essere trasmesso, a cura del concessionario procedente, all'ufficio regionale di AAMS, agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria competenti per territorio. Qualora siano riscontrate irregolarita' relative ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari, il verbale e' inviato anche a questi ultimi, per consentire loro l'eventuale esercizio dei poteri di controllo previsti dal presente decreto.
6. Il concessionario, a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, ha l'obbligo di attivare le procedure di blocco della raccolta di gioco degli apparecchi il cui funzionamento abbia determinato la configurazione di uno o piu' degli illeciti di cui all'art. 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 14 novembre 2003, n. 326. Nel caso in cui, nel corso dei predetti controlli, il concessionario rilevi l'esistenza o l'operativita' di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS sprovvisti di idoneo nullaosta, inoltra tempestiva comunicazione all'ufficio regionale di AAMS e agli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, competenti per territorio.
7. In caso di rifiuto o impedimento agli accessi ed alle ispezioni opposto dall'esercente il locale ove sono ubicati gli apparecchi da gioco ovvero dal possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi, il concessionario di rete che non ha potuto eseguire l'accesso o l'ispezione adotta le prescritte procedure di blocco nei confronti degli apparecchi interessati, segnalando tempestivamente il fatto all'ufficio regionale di AAMS e agli organi di organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, competenti per territorio.
 
Art. 3.
Diritti e garanzie degli esercenti
1. Gli accessi e le ispezioni si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di apertura dell'esercizio e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' ivi esercitate.
2. Al momento dell'accesso l'esercente ha diritto di prendere visione dell'atto di incarico conferito dal concessionario procedente e di essere informato della facolta' di farsi assistere da un professionista o da un esperto di sua fiducia.
3. Nel verbale di accesso devono essere riportate tutte le osservazioni ed i rilievi dell'esercente il locale ove gli apparecchi da gioco sono ubicati, del possessore o detentore a qualunque titolo dei medesimi apparecchi o del loro rappresentante, ovvero del soggetto che eventualmente li assista.
4. I soggetti individuati al precedente comma, nel caso lamentino disfunzioni, irregolarita', scorrettezze o qualunque altro comportamento anomalo o irragionevole da parte degli incaricati del concessionario che eseguono l'accesso, possono rivolgersi al competente ufficio regionale di AAMS affinche' sia verificata la correttezza dell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti.
 
Art. 4.
Esclusione della responsabilita' dei concessionari di rete
1. In relazione agli specifici illeciti accertati dagli uffici di AAMS per effetto delle attivita' di controllo eseguite ai sensi del presente decreto, in capo al concessionario di rete sono escluse le responsabilita' previste dall'art. 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora questi abbia:
a) trasmesso tempestivamente ai competenti uffici indicati nel presente decreto, e comunque non oltre due giorni dal compimento dell'accesso, il verbale di constatazione dal quale emergano in modo dettagliato le irregolarita' e gli illeciti riscontrati sugli apparecchi da gioco muniti del nulla osta;
b) attivato immediatamente, per gli apparecchi collegati alla propria rete nonche' individuati nel verbale di cui alla lettera a), le procedure di blocco relative alla raccolta di gioco, verificandone il rispetto da parte dell'esercente.
2. L'esimente di cui al precedente comma opera altresi' nei confronti del concessionario per le violazioni accertate da AAMS o dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, a seguito delle tempestive segnalazioni effettuate e delle procedure di blocco attuate, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 7.
3. Fermi restando gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale, il concessionario di rete segnala agli uffici regionali di AAMS competenti per territorio eventuali attivita' e fattispecie che possano comunque costituire illecito civile, penale o amministrativo.
 
Art. 5.
Banca dati
1. I dati acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di controllo effettuate ai sensi del presente articolo affluiscono all'apposita Banca dati, costituita presso AAMS, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dalle attivita' di controllo da chiunque effettuate e da qualunque altra fonte, al fine di promuovere apposito piano straordinario di contrasto al gioco illegale.
2. Al fine dell'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1, i concessionari, trasmettono ad AAMS, in via telematica, l'elenco dei soggetti di cui si avvalgono, sulla base di appositi contratti, per l'esercizio del gioco previa verifica della conformita' di tali contratti alle disposizioni di legge circa i requisiti soggettivi dei contraenti ed alle prescrizioni convenzionali ed amministrative relative ai contenuti minimi dei contratti medesimi. Gli elenchi di cui al periodo precedente sono aggiornati dai concessionari ad ogni variazione e comunque con cadenza trimestrale. AAMS effettua, anche a campione verifiche sulla corretta composizione e trasmissione degli elenchi e sulla regolarita' dei contratti in essere con gli operatori del settore.
 
Art. 6.
Misure cautelari
1. In relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido a norma dell'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile e' persona giuridica. I medesimi provvedimenti sono altresi' richiesti sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 agosto 2009
Il direttore generale: Ferrara
 
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