Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 4 agosto 2009 |
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2009-2010. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011; Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010, riferito alle predette disposizioni; Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche non si e' ancora tradotta in accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Considerata la necessita' di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 264/1999; Considerati i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'accordo Stato-regioni; Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999; Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani; Vista la nota del presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 che conferma le considerazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell'ambito del predetto gruppo tecnico; Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali; Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di programmare gli accessi nelle universita' in cui i corsi non risultano attivati; Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione e' direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio; Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome ed alle proposte formative delle universita'; Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita'; Decreta: Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso: Classe di afferenza e tipologia di corso: classe SNT-SPEC/1 - Scienze infermieristiche e ostetriche - n. 934; classe SNT-SPEC/2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 365; classe SNT-SPEC/3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 366; classe SNT-SPEC/3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 135; classe SNT-SPEC/4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 202. 2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva, di cui al contingente definito per l'anno 2009-2010 richiamato in premesse. |
| Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 agosto 2009 Il Ministro : Gelmini |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 10 <---- |
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