Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2009
Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
Visto il decreto 1° aprile 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'art. 15, commi da 3 a 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recanti disposizioni in materia di riallineamento volontario di valori contabili per i soggetti che adottano i suddetti principi contabili;
Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 15 del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 3 a 7-bis dell'art. 15 anche per riallineare le divergenze derivanti:
a) da variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) da variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
Visto, in particolare, il comma 8-bis dell'art. 15 del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle disposizioni di attuazione del comma 8;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.

Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei
principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi

1. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'art. 15, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo, esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
3. In deroga alle disposizioni del comma 2, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta sostitutiva e' versata in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale e' intervenuta l'omologazione, il riallineamento puo' riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva e' versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 239
 
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