Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 agosto 2009
Autorizzazione alla «Societa' C& T S.p.a.», ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;
Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato articolo 5 che stabilisce che, per la campagna 2008/2009, l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente;
Visto il decreto dipartimentale n. 6140 del 23 dicembre 2008 con il quale la Societa' C& T S.p.A. e' stata autorizzata, per la campagna 2008/2009 ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;
Vista la nota n. 19955 del 7 agosto 2009 con la quale la Regione Molise ha espresso parere favorevole all'utilizzo da parte della Societa' C& T S.p.a. delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;
Vista la domanda presentata dalla Societa' C& T S.p.a. con sede legale in Ancona, Corso Matteotti n. 117 e stabilimento in Termoli (Campobasso) e la documentazione inviata a corredo della citata istanza;
Considerato che le caratteristiche delle vinacce depositate presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso) dalla Societa' C& T Alcoli S.r.l. sono state controllate all'entrata nello stabilimento delle stesse sulla base delle disposizioni nazionali vigenti;
Considerato, altresi', che non sono concessi aiuti comunitari alla societa' richiedente, qualora sia rilasciata la autorizzazione richiesta;
Ritenuto di procedere alla modifica del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato;
Decreta:
Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in premessa e' sostituito dal seguente:
1) A decorrere dalla campagna 2009/2010 la Societa' C& T S.p.a. con sede legale in Ancona, Corso Matteotti, n. 117, e' autorizzata ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile.
2) Le vinacce utilizzate sono esclusivamente quelle acquistate dalla «C& T Alcool s.r.l.» limitatamente ai quantitativi dalla stessa detenuti alla data del 30 novembre di ciascun anno e stoccati nel deposito fiscale ubicato in Termoli (Campobasso) - Zona industriale.
3) Limitatamente alla campagna 2008/2009, la Societa' C& T spa effettua la trasformazione delle vinacce presso lo stabilimento sito in Termoli (Campobasso) - Zona Industriale, entro il 31 ottobre 2009.
4) Le vinacce consegnate alla Societa' C& T S.p.a. sono utilizzate unicamente per produrre energia e non possono essere destinate alla produzione di alcol.
 
Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in premessa e' sostituito dal seguente:
1) La Societa' C& T S.p.a. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore:
l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;
un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantita', il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;
il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. La Societa' C& T S.p.a. rispetta gli obblighi stabiliti nel Decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.
4. Al termine di ciascuna campagna, la Societa' C& T S.p.a. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attivita' svolta e gli esiti della stessa.
5. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 12 agosto 2009
Il capo del Dipartimento: Petroli
 
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