Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 6 agosto 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, e in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003) e decreto rettorale n. 843 del 7 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003), e decreto rettorale n. 14 del 16 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004);
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 27 gennaio 2009, di approvazione delle modifiche degli articoli 1, 4, 10, 17, 24, comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e 6, 37, 38, 39, 58, 59, comma 2 dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 27 marzo 2009, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di Ateneo di cui alla precedente premessa;
Vista la nota protocollo n. 10952 del 27 aprile 2009, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse;
Vista la nota in data 7 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non aver osservazioni in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Art. 1.

Gli articoli 1, 4, 10, 17, 24, comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e 6, 37, 38, 39, 58, 59, comma 2 del vigente statuto dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia sono modificati secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:
«Art. 1 (Natura e ruolo dell'Universita'). - 1. L'Universita' Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata Universita', e' sede primaria di ricerca scientifica ed istruzione superiore. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.».
«Art. 4 (Corsi e titoli). - 1. L'universita' conferisce i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR);
e) master universitario di I e II livello (MU).
2. L'Universita' rilascia, inoltre, attestati relativi alle attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.
3. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.».
«Art. 10 (Prorettori). - 1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita' un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
2. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facolta' di appartenenza.
3. Il rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'Universita', prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I prorettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
4. La carica di prorettore vicario e' incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Universita' e degli enti strumentali della stessa.».
«Art. 17 (Composizione del consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' composto da non piu' di trenta membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai dottorati di ricerca dell'Universita' secondo le modalita' contenute nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni due anni accademici i suoi componenti.
3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un biennio accademico.
4. Il funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.».
«Art. 24 (Natura e funzioni del dipartimento). - 2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attivita' didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.».
«Art. 32 (Ruolo della facolta'). - 2. L'offerta didattica della facolta' puo' articolarsi in corsi di laurea e laurea magistrale. La facolta' puo' inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi per master universitario di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento.
Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.
«Art. 36 (Preside di facolta'). - 5. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore vicario, di direttore di dipartimento, di direttore o presidente di centro interdipartimentale di ricerca e di centro o ente strumentale di erogazione di servizi, di presidente di collegio didattico, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato e loro sostituti; essa e' incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del sistema delle biblioteche dell'Ateneo.
6. Il preside puo' designare tra i professori di prima fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Alla carica di vicepreside si applicano le stesse incompatibilita' previste per la carica di preside.».
«Art. 37 (Collegi didattici). - 1. I collegi didattici organizzano l'attivita' di un singolo corso di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facolta'. Essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di dodici docenti, uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di facolta'.».
«Art. 38 (Commissione didattica di facolta'). - 1. La commissione didattica di facolta' costituisce osservatorio permanente delle attivita' didattiche, con particolare riguardo alla valutazione della funzionalita' ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita' dell'attivita' didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.
2. La commissione e' composta, secondo norme fissate dal regolamento della facolta', da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal consiglio di facolta', tra i quali lo stesso consiglio individua il presidente, e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.».
Sezione II - Corsi di laurea e laurea magistrale interfacolta'.
«Art. 39 (Corsi di laurea e laurea magistrale interfacolta'). - 1. Ove il corso di laurea o laurea magistrale sia istituito mediante l'apporto di piu' facolta' dell'Universita' Ca' Foscari o anche di facolta' di altre universita', le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei consigli di facolta' potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sara' composto dai docenti di tutte le facolta' interessate.
2. L'apporto di facolta' di altre universita' sara' regolato da apposite convenzioni.».
«Art. 58 (Interpretazioni). - 1. Nello statuto:
a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
c) con la parola “ricercatori” si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e per master universitario nell'Universita' Ca' Foscari Venezia;
e) con l'espressione “personale tecnico e amministrativo” si intende tutto il personale non docente dell'universita', di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;
f) con l'espressione “personale” si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;
g) con l'espressione “e' immediatamente rieleggibile per una sola volta” usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non puo' superare i sei anni su nove anni.».
«Art. 59 (Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali). - 2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.
 
Art. 2.

Le modifiche di cui al precedente art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Venezia, 6 agosto 2009
Il rettore: Ghetti
 
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