Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 luglio 2009
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, recante la modifica della composizione della Commissione di riserva prevista ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 agosto 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2003, di affidamento in gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» all'Ente parco nazionale dell'Asinara;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulata e adottata in data 5 maggio 2009 con delibera n. 16 dal Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;
Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualita' di ente gestore;
Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualita' di ente gestore.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Prestigiacomo
 
Allegato
Allegato di cui all'art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLA DELL'ASINARA»
(ex articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

II presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 13 agosto 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;
j) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
r) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e/o 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
t) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
u) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
v) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
w) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
x) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
y) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3.
Finalita', delimitazione e attivita' non consentite
nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalita', le attivita' non consentite e la delimitazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 13 agosto 2002, istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta

La gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» e' affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 1 del decreto 21 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 5.
Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. La figura del responsabile dell'area marina protetta puo' coincidere con quella del Direttore del Parco nazionale dell'Asinara, in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'art. 1 del decreto 21 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva.
d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.
Art. 6.
Commissione di riserva

La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo previste dall'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo posta elettronica certificata, telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 7.
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», di cui all'art. 4 del decreto istitutivo 13 agosto 2002.
Art. 8.
Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.
Art. 9.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attivita' di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b. parametri analizzati;
c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
5. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attivita' di ricerca scientifica e' rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attivita' di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'ente gestore una relazione sulle attivita' eventualmente gia' svolte e sui risultati della ricerca.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 10.
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 11.
Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nelle zone A non e' consentita la balneazione.
2. La balneazione e' consentita nelle zone B e C, nel rispetto delle ordinanze della competente autorita' marittima.
Art. 12.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. All'interno dell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee individuali e in gruppo.
Art. 13.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nell'area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni dell'ente gestore.
3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':
a. con partenza dall'unita' navale di appoggio;
b. in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;
4. In zona C sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.
5. Le visite guidate subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. non e' consentito, salvo specifica autorizzazione dall'ente gestore, lo sbarco a terra;
d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
g. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita con le seguenti modalita':
a. in zona B, a velocita' non superiore a 5 nodi;
b. in zona C, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
8. L'utilizzo di apparecchi a supporto dell'attivita' di immersione quali motori elettrici, r.o.v. (propulsori subacquei) e radiotrasmittenti subacquee, e' consentito previa specifica autorizzazione dell'ente gestore.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Nelle zone B e C l'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli sommersi, di colore bianco, posti a - 3 m di profondita', contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'autorita' marittima e dall'ente gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
a. attestare il possesso dei requisiti indicati nella legge regionale 25 febbraio 1999, n. 9, della Regione Autonoma della Sardegna;
b. attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
c. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
e. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26;
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, le unita' navali ad esse adibite devono possedere uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. essere equipaggiate con motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
a. i siti di immersione;
b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
c. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
d. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 14.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione alle navi da diporto.
3. In zona A non e' consentita la navigazione da diporto.
4. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. In zona B non e' consentita la libera navigazione a motore.
6. In zona B, ai fini dell'accesso agli approdi di Cala La Reale e Cala d'Oliva, con successivo provvedimento dell'ente gestore e sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto competente, sono istituiti appositi corridoi di lancio, di ampiezza massima non superiore a 100 metri.
7. L'utilizzo dei corridoi di lancio e' consentito previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocita' non superiore a 5 nodi.
8. In zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni ad una velocita' non superiore a 10 nodi.
9. Nel tratto di mare denominato «Passaggio dei Fornelli», che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione e' consentita ad una velocita' non superiore ai 3 nodi.
10. In zona B, nel tratto di mare antistante la zona A compresa tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda, e' consentita la navigazione ad un numero massimo di 3 unita' adibite al charter a vela o al pescaturismo, preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
11. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
12. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione a motore in zona C, i soggetti richiedenti devono indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la navigazione da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 15.
Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. In zona A l'ormeggio e' vietato.
2. In zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione);
f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
2) Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate, esclusivamente agli apposti gavitelli singoli nonche' presso gli ormeggi predisposti ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva.
4) Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale;
c) alla durata della sosta.
5. L'ente gestore potra' garantire la funzionalita' di un servizio per l'aspirazione delle acque nere e di sentina dalle casse di raccolta situate a bordo delle unita' da diporto;
6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 26.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 16.
Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio e' consentito a natanti e imbarcazioni, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorita' marittima, in aree opportunamente individuate e segnalate dall'ente gestore compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 17.
Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri,
charter a vela e visite guidate

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nella zona A non e' consentita la navigazione alle unita' navali adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite al charter a vela e alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita':
a) in zona B, a velocita' non superiore a 5 nodi;
b) in zona C, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre tale distanza.
4. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli e agli ormeggi ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore.
5. E' consentito l'uso di tender a remi o a motore elettrico per l'avvicinamento alla costa e l'approdo nei siti autorizzati dall'ente gestore.
6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono:
a) risultare titolari o soci di imprese la cui ragione sociale preveda quale attivita' prevalente il trasporto passeggeri, il charter a vela o le visite guidate;
b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26, commisurato:
i) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
ii) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma;
iii) alla durata del permesso.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) unita' dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
c) unita' che assicurano l'accessibilita' ai disabili motori;
10. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
11. Il responsabile dell'unita' navale adibita a trasporto passeggeri, charter a vela o visite guidate, prima dell'imbarco, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide o dei conduttori, il numero dei partecipanti, la data e l'orario. Copia del registro dovra' essere consegnata annualmente all'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalita' istituzionali.
Art. 18.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
3. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale.
4. Nelle zone B e C e' consentita, ad una distanza superiore ai 150 metri dalla costa, esclusivamente la piccola pesca artigianale, esercitata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento.
5. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta, l'ente gestore puo' autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento, fino a un massimo di 5 unita' a stagione, purche' imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al decreto istitutivo 13 agosto 2002.
6. Trascorso un periodo di tirocinio pratico della durata di 3 anni, previa attestazione del Comandante del motopeschereccio, l'ente gestore rilascia ai soggetti che abbiano superato detto periodo di tirocinio specifica autorizzazione all'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta.
7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alla tipologia degli attrezzi e alle modalita' di esercizio.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 19.
Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di' pesca turismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
3. L'ormeggio delle unita' navali adibite al pescaturismo e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. In base agli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore puo' stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unita' adibite al pescaturismo nell'area marina protetta.
7. Le autorizzazioni per le attivita' di pescaturismo nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Art. 20.
Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva.
2. La pesca subacquea in apnea non e' consentita nell'area marina protetta.
3. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 21.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara».
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 22.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a) le generalita' del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
6. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 23.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 24.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 22 e dei criteri di cui al successivo art. 25.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da soggetti non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 25.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e i principi scaturenti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
7. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta;
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;
c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 27.
Art. 26.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui ai successivi commi, e' stabilita dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale.
7. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalita':
a) con versamento su c/c postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b) presso la sede o altri uffici a cio' designati dall'ente gestore;
c) direttamente a bordo delle unita' navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
Art. 28.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 29.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale, munito di concessione demaniale marittima, dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
Art. 30.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovra' essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
 
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