Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 agosto 2009
Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed in particolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,
Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio 2005;
Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 2006/C 322/01 del 29 dicembre 2006;
Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle societa' sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 8;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante «Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, la definizione delle modalita' di verifica, attraverso la Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei nominativi comunicati dalle societa' sportive;
Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedono specifiche sanzioni amministrative nei confronti delle societa' che non osservano i divieti previsti dai medesimi articoli;
Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento un adeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quello relativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato di tecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno 2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle finalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega per le funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle precedentemente attribuite al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta, al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio «nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;

Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:
a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano a tutte le societa' sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
b) societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all'art. 8 del decreto-legge;
d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;
e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decreto interministeriale del 6 giugno 2005;
f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
g) sistema informatico: sistema informatico delle questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
Art. 3.
Modalita' per la verifica dei motivi ostativi
1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalita' telematiche, i nominativi comunicati dalle societa', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato in premessa, le societa', prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le societa' provvedono con le stesse modalita', anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.
3. L'utilizzo del sistema informatico e' finalizzato a registrare la richiesta della societa' di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la questura di……….».
4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle societa' o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il sistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richieste di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.
5. Le societa' possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le societa' comunicano altresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma 2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.
6. Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare la verifica gia' effettuata, in caso di successivo riscontro positivo della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla societa', derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche telematica alla societa' interessata, che dovra' provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del titolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca di eventuali agevolazioni in corso di validita'.
7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le societa' dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, finalizzato a:
a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso;
b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive gia' programmate;
c) prevedere la possibilita' di interfaccia per l'esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio.
8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle societa' sportive e quelli delle questure, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
 
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le finalita' previste dal medesimo decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le modalita' di cui al comma 3.
3. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle societa' interessate. Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle societa' che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresi' i dati identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009

Il Ministro : Maroni
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 4 a pag. 7 <----
 
Allegato A1

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 15 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone