Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 marzo 2009
Modifica all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante: «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Considerato che la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio lascia agli Stati membri la facolta' di effettuare ispezione fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella in importazione e che l'Italia ha adottato detta ispezione con il decreto legislativo n. 241/2005;
Considerato che i cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi, qualora siano introdotti nell'Unione europea attraverso i Paesi membri che non adottano tale ispezione, arrivano nel territorio nazionale in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;
Considerato necessario effettuare le ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi;
Considerato che i servizi fitosanitari regionali, nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 18 novembre 2008, hanno espresso la necessita' di effettuare le ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;
Accertato che i servizi fitosanitari regionali, nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 18 novembre 2008, hanno confermato la disponibilita' delle strutture tecniche per l'effettuazione dei controlli fitosanitari previste dalla Commissione U.E., definendo di volta in volta il luogo di effettuazione delle ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi, anche in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;
Decreta:
Art. 1.

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' modificato come segue: Il punto 3, «Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI», e' cosi' sostituito: «Tutte le dogane concordate con il servizio fitosanitario regionale competente per territorio».
 
Art. 2.

1. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 88
 
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