Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2009
Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
1. La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1 effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attivita' svolte in qualita' di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.
 
Art. 3.
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali
2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazioni;
3) «impact factor» totale;
4) «impact factor» medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro : Gelmini
 
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