Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 agosto 2009
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Command 36 CS», reg. n. 11649, a base di clomazone, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'art. 13, paragrafo 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il clomazone, fino al 31 ottobre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa FMC Chemical sprl, titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato al decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
Visto altresi' il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario riportato in allegato al decreto con modifica di composizione relativamente alla purezza della sostanza attiva clomazone, cosi' come stabilito dalla direttiva 2007/76/CE di iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, e di classificazione;
Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto ha trasmesso le etichette adeguate, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;
Considerato che l'impresa titolare del prodotto fitosanitario di cui trattasi dovra' presentare entro il 31 ottobre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonche' i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva clomazone, pena la revoca dell'autorizzazione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 29 aprile 2008;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto contenente la sostanza attiva clomazone, e' ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clomazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione:
gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva clomazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
E autorizzata la modifica di composizione relativamente alla purezza della sostanza attiva clomazone.
Il prodotto di cui trattasi e' ora classificato come: esente da classificazione di pericolo con i seguenti consigli di prudenza: S2, S13, S20/21, S36/37.
E' approvata quale parte integrante del decreto stesso, l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.
L'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto e' tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 28 <----
 
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