Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2009, n. 128
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5-bis, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante le modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;
Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Ravvisata la necessita' di disciplinare con un nuovo regolamento le modalita' di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;
c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate ai sensi dei commi 5-bis, ultimo periodo e 5-ter del medesimo articolo 22-bis;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.
2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:
a) bioetanolo di origine agricola;
b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato da alcole di origine agricola;
c) additivi prodotti da biomasse per benzina;
d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 21 e 22-bis, commi 5, 5-bis e
5-ter e dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, e' il seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si
intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704
a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21
e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19
69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11
a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, cori l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle
dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i
soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
siano utilizzati per la produzione di energia elettrica,
sono sottoposti ad accisa per motivi di politica
ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite
nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri
dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli
e alla circolazione intracomunitaria dal presente titolo si
applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche
quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19
69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11
25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.».
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di
biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). -
(Omissis).
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo
le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola:
euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per
1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e'
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento
della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con
quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.».

«Allegato I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL TESTO UNICO

Oli minerali

Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg;
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
per mille kg;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60
euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi
dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.
Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale L 123 del 17 maggio 2003.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128
(Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutele del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, IETBE e il
bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas
e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96,
allegato del presente regolamento, recava: «Regolamento
recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di orgine
agricola, da adottare ai sensi dell'art. 22 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.».
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano
le note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210
(Regolamento recante norme per estendere alla circolazione
interna le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle
accise) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
1996, n. 97, supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo
1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3 dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2 al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), puo' avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvede a valutare l'idoneita', per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f) ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potra' essere integrato o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), e le miscele di gasolio con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), destinate all'impiego come carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione ovvero presso l'extra rete.
5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.



Nota all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 21 marzo
2001, n. 66, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.

Modalita' per la partecipazione al programma agevolativo ed
adempimenti
1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in un altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno o piu' prodotti di cui all'articolo 1, comma 2. A tal fine gli stessi presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle annualita' del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e la quantita' di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
c) la capacita' produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la capacita' produttiva e' quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorita' nazionali;
d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;
e) la dichiarazione relativa alla quantita' di prodotto di cui alla lettera b), espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, e' stata realizzata nell'impianto di cui alla lettera a) e destinata ad essere immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;
f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:
a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformita' del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;
b) la valutazione circa l'idoneita' dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) e) ed f), ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007.
3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del comunicato di cui all'articolo 8, comma 1 e, per l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), risultassero non corrispondenti al vero.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione dalla quale risultino la quantita', la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua, nonche' la loro destinazione.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e' il seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».



 
Art. 4.
Modalita' di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati
1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, d'ora in avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Per la determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della benzina e del gasolio.
2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al programma agevolativo, la rispettiva capacita' produttiva convenzionale, riferita a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, richiesti. Tale capacita' produttiva convenzionale e' pari alla somma del 60 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e del 40 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e' convenzionalmente fissata pari a zero.
3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento, l'assegnazione e' effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti proporzionalmente alle rispettive capacita' produttive convenzionali.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, le somme residuali, fermo restando il prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di euro, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal medesimo allegato 4.
5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste per la presentazione delle istanze dall'articolo 3, comma 4. Le quantita' assegnate non possono essere cedute.
 
Art. 5.
Modalita' applicative del regime fiscale agevolato
1. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma e' denaturato con l'1 per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato MTBE. Lo stesso e' accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
2. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma, e' accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso; l'accertamento puo' essere effettuato, su richiesta dell'operatore, presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di ETBE. Per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio, per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
4. L'Ufficio competente puo' consentire che le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature. In tal caso l'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato contestualmente alla denaturazione di cui al presente comma.
5. Per la produzione dell'ETBE e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, non puo' essere impiegato bioetanolo denaturato con MTBE.
6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' riconosciuto al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito d'imposta, pari:
a) per il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 1;
b) per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 2;
c) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse;
d) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), alla differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse.
7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilita' a scalare per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto e' stato ceduto con indicazione delle rispettive quantita'.
8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle
finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme
per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi), e' il seguente:
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1.
Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se
il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se
il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la
domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della
medesima e della documentazione allegata e la congruita'
del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione
non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta,
il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in
vigore nei dodici mesi precedenti il giorno in cui e'
maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF,
espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato
dal proprio parere, alla circoscrizione doganale,
competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in
merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli
interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di
rimborso, presso quale impianto intende utilizzare
l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma
1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto
al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti
dalla data della presentazione della domanda fino a quella
di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data
di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda
all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria
articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del
suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita'
e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in
consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale
viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto
pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal
beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta
da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni
fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione
della comunicazione all'esercente dell'impianto di
estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto
che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un
operatore professionale che intende avvalersi
dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia
tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito
dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere
indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura
stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che
l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene
utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto
cui il rimborso e' stato trasferito.».



 
Art. 6.
Controlli
1. La rispondenza dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento e' verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del presente regolamento l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la presentazione delle istanze, dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 18 del testo unico.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente;
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
Se per l'accertamento della violazione sono compiute
analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha
eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle
modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' il seguente:
«Art. 4 (Oggetto della dichiarazione sostitutiva). - 1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in
relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il
recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:
a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di
aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore
dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni
contributive connesse alla stipulazione di contratti di
formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali;
2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante
disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993;
3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione;
4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali;
5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
norme in materia di promozione dell'occupazione.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e'
effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina
generale della riscossione dei crediti vantati
dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti
di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui
agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e'
effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina
speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n.
62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46;
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di
aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti
in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14
febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti
in materia di occupazione.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e'
effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina
generale della riscossione dei crediti vantati
dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di
aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese
che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da
eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e
fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', e
che proroga per determinate imprese i benefici previsti
dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e'
effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina
speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n.
82.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
«Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione
finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in
regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi
ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti
della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla
Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e
i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle
violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e
sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in
qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei
luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od
utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e'
custodita documentazione contabile attinente ai suddetti
prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari,
ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti.
Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo
apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di
applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di
zona ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti,
ritenuti utili per le indagini o per i controlli,
depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica
amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi
ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni
costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito
della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2,
avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno
facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico,
anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati.
Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela
fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».



 
Art. 7.
Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato
1. Il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale come carburante e' immesso in consumo, con la scorta del DAS direttamente dall'impianto di produzione. Sul documento di accompagnamento e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante».
2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina».
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con il gasolio».
4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 e' indicato altresi' se il prodotto e' denaturato con ETBE o MTBE con l'indicazione della rispettiva percentuale in volume.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo
n. 504 del 1995 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Pubblicita' in seno all'Unione europea
1. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.
 
Art. 9.
Monitoraggio ambientale
1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualita' 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge n. 2
del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, e' abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 340



Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 20 febbraio
2004, n. 96, si vedano le note alle premesse.



 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 6 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 7 <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 9 <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato a pag. 10 <----
 
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