Gazzetta n. 207 del 7 settembre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2009, n. 129 |
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49; Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies; Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale e' stata confermata la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono state confermate al predetto Ministero, tra l'altro, le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale; Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali; b) Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'; c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento. 3. Ogni Direzione generale assicura il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito degli uffici esistenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. 3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.». «Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37. - Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari». - Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 ed ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001. - Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 29 aprile 2005, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106. - Si trascrive il testo dell'art. 14-terdecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione»: «Art. 14-terdecies (Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali e' compreso il posto di vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto. 2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.». - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»: «Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy: a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi; b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane». 2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive dieci unita' effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.». - Si trascrive il testo dei commi da 404 a 416 e del comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterrninazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di' supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009. (Omissis). 1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, abrogato del presente decreto, recava: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali». 2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico. 3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti. 4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario «Gioventu' in azione» di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani. 5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. 9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture». 11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione». 12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale». 13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia». 14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse. 16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione. 17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. 18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita' per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto. 19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. 21. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:«, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico». 21-bis. All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e' competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»; b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche». 22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Per il testo dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, si vedano le note all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pan ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.». Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209: «Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del presente Trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.». - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».
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| Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali 1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. 2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri. 3. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale: a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata: (PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in nove uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali.
Nota all'art. 2: - Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e' pubblicato nella GUCE n. L 270 del 21 ottobre 2003.
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| Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 1. Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo del mondo rurale, delle imprese e dei mercati del sistema agricolo ed agroalimentare e della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale di cui uno relativo alla organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero: a) Direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la PAC dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialita' agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalita'. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita': disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonche' della prima trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164; attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attivita' agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1. La Direzione generale si articola in undici uffici dirigenziali non generali; c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del SIAN; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione delle attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in otto uffici dirigenziali non generali.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante. 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo. 3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.». - La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488». - Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»: «Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti). - 1. Le materie gia' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita' creditizie. 3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole. 5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali. 7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attivita' creditizie. 8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale. 9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.». - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»: «Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria). - 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)]; [passera mattugia (Passer montanus)]; [passera oltremontana (Passer domesticus)]; allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)]; starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)]; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)]; [peppola (Fringilla montifringilla)]; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)]; [corvo (Corvus frugilegus)]; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]; cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus). 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. 4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.». - Il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006. - Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e' pubblicato nella GUCE n. 6 giugno 2008, n. L 148. - Il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006. - La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine». - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»: «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si trascrive l'art. 17 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.». - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
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| Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF. 2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in dodici uffici e cinque laboratori di livello dirigenziale non generale ed un laboratorio di livello non dirigenziale: a) Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale della prevenzione e repressione frodi: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. La Direzione generale si articola in quatto uffici dirigenziali non generali.
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»: «Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». «Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». - Si trascrive il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca»: «8-bis. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: «2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi».».
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| Art. 5. Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca 1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca. 2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo Dipartimento competente per l'affare da trattare. 3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Tre componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta. 4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza. 5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. Il Segretario del Consiglio costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale. 6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti. |
| Art. 6. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca «Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura». - La legge 6 febbraio 2004, n. 36, reca il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.
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| Art. 7. Organismi operativi 1. Il Corpo forestale dello Stato, alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36. 2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.
Nota all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge n. 36 del 2004, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto medesimo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
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| Art. 8. Altri organismi e istituzioni 1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. 2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo. 3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70: «Art. 1 (Riordino di organismi). - 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220; c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79; f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». «Art. 3 (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419; l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; n) Tavolo azzurro, istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'art. 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122; r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; t) Comitato tecnico di cui all'art. 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; u) Comitato tecnico di cui all'art. 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»: «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.». - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 9. Dotazioni organiche e misure attuative 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), e del comma 4 del medesimo articolo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in settantasette di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento, si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. 5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 6. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Nota all'art. 9: - Per il testo del comma 404 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»: «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea.».
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| Art. 10. Disposizioni finali 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. 2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, fino alla emanazione del nuovo regolamento. 3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 luglio 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 132
Nota all'art. 10: - Per il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, si vedano le note alle premesse. - L'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005, il cui comma 5 e' abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5 Uffici di diretta collaborazione».
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| TABELLA A (prevista dall'articolo 9, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura
===================================================================== Ruolo Agricoltura | Unita' ===================================================================== Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 8 Dirigente di 2ª fascia | 50 Totale | 58 Aree funzionali | Area funzionale III | 518 Area funzionale II | 426 Area funzionale I | 4 Totali aree funzionali | 948 Totale complessivo | 1.006
TABELLA B (prevista dall'articolo 9, comma 1) Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF
===================================================================== Ruolo ICQRF | Unita ===================================================================== Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 3 Dirigente di 2ª fascia | 27 Totale | 30 Aree funzionali | Area funzionale III | 459 Area funzionale II | 479 Area funzionale I | 10 Totali aree funzionali | 948 Totale complessivo | 978 |
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