Gazzetta n. 207 del 7 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2009, n. 129
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale e' stata confermata la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono state confermate al predetto Ministero, tra l'altro, le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale;
Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
b) Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita';
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.
3. Ogni Direzione generale assicura il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito degli uffici esistenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo degli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.».
«Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari».
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2001, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso
art. 1 ha abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8
ed ha disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.
- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi
urgenti nel settore agroalimentare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 29 aprile
2005, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99),
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106.
- Si trascrive il testo dell'art. 14-terdecies del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione»:
«Art. 14-terdecies (Posti di funzione dirigenziale di
prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali). - 1. Nell'ambito dei posti di funzione
dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche
agricole e forestali e' compreso il posto di
vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di
cui all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad
incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A
allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante
dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo
incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al
numero degli incarichi di livello dirigenziale generale
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato
sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico
presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale
di seconda fascia effettivamente coperti.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari»:
«Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei
livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento
anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,
della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa
del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,
sulla base delle direttive impartite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati
ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del
Ministero delle politiche agricole e forestali e del
Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli
mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto,
andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali svolge
programmi di controllo finalizzati al contrasto della
irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari
provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia
delle dogane».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui
al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale
repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art.
3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.
49, e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata
nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della
programmazione, del coordinamento ispettivo e dei
laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del
bilancio. La dotazione organica della qualifica
dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3
giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare
il rispetto del principio di invarianza della spesa, il
relativo onere e' compensato mediante preventiva riduzione
di complessive dieci unita' effettivamente in servizio
dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella
dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione
frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto
ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede
alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di
livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale
repressione frodi. In sede di attuazione della presente
disposizione e anche con riferimento alla peculiarita'
dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le
variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione
organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito
delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente
dotazione organica complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di
controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da
parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori,
finalizzati a favorire la costituzione di centrali di
acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra
domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000
euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento
ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali
delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
anche attraverso uno specifico osservatorio della
cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.».
- Si trascrive il testo dei commi da 404 a 416 e del
comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterrninazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di'
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predispone
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei
tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.
(Omissis).
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di
controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2007, n. 70 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
2008, n. 18, abrogato del presente decreto, recava:
«Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «1.
I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono trasferite le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari,
nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche
antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale
di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via
esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana per i giovani del programma comunitario
«Gioventu' in azione» di cui all'art. 5 del decreto-legge
27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque
ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero
delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle
politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo
economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia
di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
come definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti
definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello
nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero delle
infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dall'art. 1, commi 72, 73 e 74, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti
agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla
peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare
attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema
di contrasto e trattamento della devianza e del disagio
giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri
si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e
strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo
nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle
risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta'
sociale dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in
particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia
di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle
di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art.
1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque
ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare,
fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e
mobilita' del personale, che al termine del processo di
riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per
le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese
strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento previsti dal presente decreto non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.
124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:«, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
sviluppo economico».
21-bis. All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3
agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo
unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
anche in deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma
10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio
e' competente per l'istruttoria relativa al controllo di
legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati
dello Stato, delle disposizioni dell'art. 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, mediante decreti adottati dai
rispettivi organi di Governo di cui all'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone
gli organi di amministrazione del personale interessato, al
predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le
seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono
inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Per il testo dell'art. 32 del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, si vedano le note all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria»:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pan ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6 del
Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998,
n. 209:
«Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura
e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato
comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'Allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per
i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».



 
Art. 2.
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata: (PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in nove uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali.



Nota all'art. 2:
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, e' pubblicato nella GUCE n. L 270 del 21 ottobre
2003.



 
Art. 3.
Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
1. Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo del mondo rurale, delle imprese e dei mercati del sistema agricolo ed agroalimentare e della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale di cui uno relativo alla organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero:
a) Direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la PAC dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialita' agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalita'. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita': disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonche' della prima trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164; attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attivita' agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1. La Direzione generale si articola in undici uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del SIAN; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione delle attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in otto uffici dirigenziali non generali.



Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura».
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca
«Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».
- Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale,
nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale»:
«Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle
amministrazioni competenti). - 1. Le materie gia' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal
commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del
bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni,
sono definitivamente attribuite alle amministrazioni
competenti per materia, individuate secondo quanto disposto
dal presente articolo.
2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli
incentivi per opere private riguardanti le attivita'
turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita'
creditizie.
3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto
azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia
del mutuo ottenuto.
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per
opere private e connesse attivita' creditizie per i
miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e
montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la
valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti
speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della
forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della
zootecnia e della commercializzazione dei prodotti
agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti
speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti
dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede
mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente
al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i
poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e
trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4
e 5 rientranti nelle competenze regionali.
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le
seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse»
trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle
regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi
per progettazioni, studi e campagne di indagini della
Gestione separata di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986,
n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in
gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case
danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi
comprese le attivita' creditizie.
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei
contributi agricoli unificati; incentivi per opere private
nel campo dell'istruzione professionale.
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e
relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto
disposto dal comma 1, si effettua con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro competente.».
- Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e'
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre
al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora
(Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero
(Passer italiae)]; [passera mattugia (Passer montanus)];
[passera oltremontana (Passer domesticus)]; allodola
(Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus
virginianus)]; starna (Perdix perdix); pernice rossa
(Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre
al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)]; cesena (Turdus
pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo
sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas
crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus
aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula);
beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba
palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello
(Fringilla coelebs)]; [peppola (Fringilla montifringilla)];
combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax
rusticola); [taccola (Corvus monedula)]; [corvo (Corvus
frugilegus)]; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella
(Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)];
cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia
(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes
vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao
tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]; coturnice
(Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione
della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o
dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre
limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica
(Lepus corsicanus).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati
per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere
comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche
per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di
piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la
caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a
far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di
cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il
calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi
1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da
abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
puo' essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli
ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la
caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.».
- Il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20
marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali
garantite dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato
nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006.
- Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29
aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999,
(CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e
abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999,
e' pubblicato nella GUCE n. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20
marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari e' pubblicato nella GUCE n. 93 del 31
marzo 2006.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine».
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Si trascrive l'art. 17 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del
2008, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca «Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662».



 
Art. 4.
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'
e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in dodici uffici e cinque laboratori di livello dirigenziale non generale ed un laboratorio di livello non dirigenziale:
a) Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e repressione frodi: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. La Direzione generale si articola in quatto uffici dirigenziali non generali.



Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 13
febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
centrale repressione frodi»:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da tre
rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente
all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un
rappresentante di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu'
efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente
non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la
partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».
«Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti
di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6,
comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di
rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad
attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore
controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente
non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la
partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».
- Si trascrive il comma 8-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni
prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura
e pesca»:
«8-bis. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi».».



 
Art. 5.
Consiglio nazionale dell'agricoltura
dell'alimentazione e della pesca
1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Tre componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. Il Segretario del Consiglio costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.
 
Art. 6.
Comitato nazionale italiano per il collegamento
tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura;

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca
«Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36, reca il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato.



 
Art. 7.
Organismi operativi
1. Il Corpo forestale dello Stato, alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.



Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge n. 36 del 2004, si vedano
le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori
disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza
e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto
interministeriale dei Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole e forestali, e' definita
l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».



 
Art. 8.
Altri organismi e istituzioni
1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.
2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.
3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.



Nota all'art. 8:
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n.
70:
«Art. 1 (Riordino di organismi). - 1. Ai sensi dell'art.
29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la
durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali:
a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito
dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo
in agricoltura biologica, istituito dall'art. 2 del decreto
legislativo 17 maggio 1995, n. 220;
c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in
agricoltura, istituito dall'art. 8 della legge 15 dicembre
1998, n. 441;
d) Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura, istituita dall'art. 3 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in
agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;
f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del
Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti
degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per
cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno
2006, la riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.».
«Art. 3 (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1.
Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano
ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di
rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG,
istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale,
istituito dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, istituito dall'art. 17 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il
sughero, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle
proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo
agricolo annuale, istituito dall'art. 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'art. 19
della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito
dall'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito
dall'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e
dei servizi forestali, istituito dall'art. 12 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei
requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di
imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi
dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'art. 20 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
n) Tavolo azzurro, istituito dall'art. 2 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e
mezzi tecnici di produzione, istituita dall'art. 44 della
legge 20 febbraio 2006, n. 82;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di
repressione frodi, istituito dall'art. 45 della legge 20
febbraio 2006, n. 82;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex
Alimentarius, di cui all'art. 4 della legge 27 marzo 2001,
n. 122;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e
all'acquacoltura, istituito dall'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai
sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;
t) Comitato tecnico di cui all'art. 4 del regolamento
ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace
operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato
centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all'art. 5 del regolamento
ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica
lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti,
istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile
2006, n. 217.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al
comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto
all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione prevista dall'art. 29 opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.».
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449»:
«Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n.
81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la
necessaria riservatezza delle informazioni, nonche'
l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori,
i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,
connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai
commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), e del comma 4 del medesimo articolo del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in settantasette di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento, si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
6. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.



Nota all'art. 9:
- Per il testo del comma 404 e seguenti dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del
decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello
Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un
massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre
Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro
competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi
purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio
del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti
presso Organismi internazionali, non possono superare il
numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate
dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari
esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale metta a disposizione
dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».



 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, fino alla emanazione del nuovo regolamento.
3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 luglio 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 132



Nota all'art. 10:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, si vedano le note alle
premesse.
- L'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 79 del 2005, il cui comma 5 e' abrogato dal
presente decreto, recava: «Art. 5 Uffici di diretta
collaborazione».



 
TABELLA A
(prevista dall'articolo 9, comma 1)

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

=====================================================================
Ruolo Agricoltura | Unita' ===================================================================== Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 8 Dirigente di 2ª fascia | 50 Totale | 58 Aree funzionali | Area funzionale III | 518 Area funzionale II | 426 Area funzionale I | 4 Totali aree funzionali | 948 Totale complessivo | 1.006

TABELLA B
(prevista dall'articolo 9, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF

=====================================================================
Ruolo ICQRF | Unita ===================================================================== Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 3 Dirigente di 2ª fascia | 27 Totale | 30 Aree funzionali | Area funzionale III | 459 Area funzionale II | 479 Area funzionale I | 10 Totali aree funzionali | 948 Totale complessivo | 978
 
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