Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 luglio 2009 |
Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 185 del 2008. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 31-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che modifica l'art. 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto l'art. 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e' dovuta dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; Visto l'art. 74, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980, recante «Particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone»; Ritenuto necessario emanare nuove disposizioni di attuazione dell'art. 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce che i biglietti relativi al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, recante «Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito»; Ritenuto necessario modificare l'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, al fine di semplificare le modalita' di assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto in caso di trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato;
Decreta: Art. 1.
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alla vendita di documenti di viaggio o di sosta 1. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e' assolta dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, di seguito denominato «l'esercente», secondo le disposizioni del presente decreto. 2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l'imposta non e' indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura e' emessa dall'esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. |
| Art. 2. Adempimenti 1. L'esercente annota in apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta. L'annotazione evidenzia: a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonche' il relativo prezzo unitario, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione; b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione; c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore. 2. L'esercente annota sul registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore. 3. L'esercente l'attivita' di trasporto annota nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno 1992, relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari. 4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l'imposta e' assolta unitariamente dall'esercente sulla base del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti di acquisto loro rilasciati da parte dell'esercente, conseguentemente agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario del documento di viaggio o di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. |
| Art. 3.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' disciplinata dal presente articolo. 2. I compensi corrisposti dall'esercente l'attivita' di trasporto ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, la quale e' dovuta dall'esercente l'attivita' di trasporto medesimo secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione effettuate a favore dell'esercente l'attivita' di trasporto comprendono le successive prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative. 3. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per le registrazioni dei compensi di cui all'art. 2, comma 2, l'esercente l'attivita' di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura, con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni periodiche, nonche' nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un'eventuale detrazione dell'imposta. Un esemplare della fattura e' consegnato all'intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 4. L'ammontare dei compensi non concorre a formare il volume d'affari degli intermediari dei documenti di viaggio. 5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano, limitatamente all'attivita' dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. |
| Art. 4. Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto 1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 e' sostituito dal seguente: «4. Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla lettera a) del comma 3 sono riferite o all'emittente o ad una delle imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l'intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto nell'osservanza delle disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». |
| Art. 5. Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
| Art. 6. Efficacia 1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980 e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 241 |
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