Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 maggio 2009 |
Aggiornamento della Rete regionale di trasporto. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di trasporto regionale; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di trasporto regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la regione o le regioni interessate; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di trasporto regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza; Vista l'istanza in data 10 settembre 2008 della societa' di trasporto Carbotrade S.p.A., cui e' subentrata la societa' di trasporto Metan Alpi Energia S.r.l., con la quale e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 1; Vista l'istanza in data in data 21 gennaio 2009, della societa' di trasporto Retragas S.r.l., con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2; Vista l'istanza della societa' di trasporto Netenergy Service S.r.l. in data 22 gennaio 2009, con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 3; Vista l'istanza in data 26 gennaio 2009 della societa' di trasporto SnamReteGas S.p.A., con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4; Vista l'istanza in data 30 gennaio 2009 della societa' di trasporto Arcalgas Progetti S.r.l., cui e' subentrata la societa' Italcogim Trasporto S.r.l., con la quale e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete riportati in allegato 5; Vista l'istanza in data 10 febbraio 2009 della societa' di trasporto S.G.I con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione, riportati in allegato 6; Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alla classificazione come Reti di trasporto regionale delle infrastrutture di trasporto relative ai tratti di rete di nuova realizzazione sopra citati delle societa' Metan Alpi Energia S.r.l., Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l., SnamReteGas S.p.A., Italcogim Trasporto S.r.l. e S.G.I. S.p.A.; Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005;
Decreta: Art. 1. Aggiornamento della Rete regionale dei gasdotti 1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° ottobre 2009, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aventi stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2008. 2. L'aggiornamento delle Reti di trasporto regionale entra in vigore il 1° ottobre 2009, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed e' riportata nei seguenti allegati: gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B; gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D; gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F; gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G; gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H; gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I. |
| Art. 2. Modifica decreto ministeriale 22 aprile 2008 1. Il comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 viene modificato come segue: «I soggetti gestori di Reti di trasporto presentano al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno istanza di aggiornamento dei dati relativi gasdotti gia' classificati come Rete di trasporto regionale con riferimento allo stato di consistenza alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, nonche' istanza di classificazione come Rete di trasporto regionale delle nuove infrastrutture o di nuovi tratti di gasdotto che intendono realizzare, aventi i requisiti richiesti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005». |
| Art. 3. Pubblicazione 1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. Roma, 25 maggio 2009
Il Ministro : Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 93 |
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