Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERAZIONE 29 luglio 2009
Modifiche al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. (Provvedimento n. 20223).

L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 29 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»;
Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
Considerata la necessita' di integrare il suddetto regolamento con riguardo alla disciplina del segreto d'ufficio delle informazioni raccolte in applicazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dell'art. 14, comma 3, della legge n. 287/1990;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, aggiungendo il comma 11 all'art. 11;
Delibera:

a) di inserire nell'attuale art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, il seguente comma 11: «Le informazioni raccolte in applicazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dell'art. 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004»;
b) di modificare la rubrica dell'art. 11 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, nei termini seguenti «Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio».
Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 29 luglio 2009

Il presidente
Catricala

Il segretario generale
Fiorentino
 
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