Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2009 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 3 settembre 2009
Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'INPS.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni di quest'ultimo all'INPS;
Visto anche il disposto dell'art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;
Vista la nota n. 0017.24/06/2009.0009274 con cui l'Istituto nazionale previdenza sociale ha trasmesso gli elenchi dei beni immobili, attestandone la proprieta' in capo allo stesso;
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto che l'art.1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Decreta:
Art. 1.

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A) e B) facenti parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6.

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2009
Il direttore: Prato
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 26 <----
 
Allegato B
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 88 <----
 
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