Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 agosto 2009
Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), ratificato con la predetta legge n. 264 del 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»;
Considerato che l'esperienza acquisita nello svolgimento delle attivita' di direzione, di progettazione tecnica o di controllo delle carrozzerie isotermiche e dei loro equipaggiamenti, ovvero di verbalizzazione delle suddette attivita', deve ritenersi qualificante ai fini dell'acquisizione di una specifica professionalita' per l'esercizio dell'attivita' di esperto per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi A.T.P. in circolazione;
Considerata altresi' la necessita' di prevedere specifici obblighi di comunicazione preventiva e successiva degli esperti in ordine alle attivita' di controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi A.T.P., dagli stessi svolte;
Ritenuto, pertanto, di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddette considerazioni;
Decreta:
Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di «Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad
esperto»

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a1) diploma di laurea in ingegneria conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196);
a2) laurea magistrale in ingegneria di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e successive modificazioni ed integrazioni;
a3) laurea triennale in ingegneria;
a4) diploma di perito tecnico industriale; »;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) aver svolto una delle seguenti attivita':
c1) attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni ovvero degli allestimenti di equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di uno dei titoli di cui alla lettera a1), a2) e a3), ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui alla lettera a4);
c2) attivita' di conduzione e verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno tre prove al mese, per un periodo continuativo non inferire a cinque anni, presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404; ».
 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 in
materia di «Verifica dell'attivita'»
1. All'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ovunque ricorra la parola «S.I.I.T.» e' sostituita con le seguenti: «Direzione Generale Territoriale».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli
 
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