Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2009
Proroga del termine per l'adeguamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA);
Tenuto conto che, nel corso della seduta del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 12 marzo 2009, gli assessori regionali hanno formalmente richiesto la proroga dei termini di applicazione del decreto 27 marzo 2008, citato, per quanto riguarda gli adeguamenti ai requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA previsti dal Capo II del decreto medesimo;
Tenuto conto, altresi', che talune Organizzazioni professionali hanno rappresentato la propria difficolta' nel dare attuazione alle disposizioni del decreto 27 marzo 2008, citato, ed in particolare all'art.15, che impone ai CAA gia' abilitati di adeguarsi ai suddetti requisiti minimi di garanzia e di funzionamento;
Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in data odierna, e' stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero, dell'AGEA, delle Organizzazioni professionali e delle Regioni, con il compito di formulare proposte operative per la revisione del sistema amministrativo relativo alla gestione degli aiuti comunitari;
Ritenuto, pertanto, di dover prorogare il termine per l'adeguamento dei CAA gia' abilitati ai requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal decreto 27 marzo 2008, citato;

Decreta:
Art. 1.

1. All'art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale 27 marzo 2008 la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 394
 
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