Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 settembre 2009
Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle universita' statali. (Decreto n. 90).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle universita', nonche' in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle universita';
Visto l'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina l'assegnazione delle risorse di cui sopra all'adozione di un piano programmatico entro gennaio 2008, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a:
a) elevare la qualita' globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI), e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano;
Visto il decreto interministeriale del 30 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2008, ed in particolare l'art. 2, lettera c) e l'art. 3 che prevedono:
a) un bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le societa' sottoposte alla propria vigilanza, secondo coerenti principi e criteri contabili;
b) la definizione, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN), di nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 430/1991, nonche' idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge ed il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che stabilisce che: «Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2», cioe' nei limiti del 15 per cento dei «contributi del funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria»;
Visto l'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, con il quale vengono integrate le disposizioni precedentemente in vigore stabilendo che: «Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari»;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il D.D. 24 settembre 2008, n. 175 con il quale e' stato nominato il Gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti della Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Comitato universitario nazionale (CUN) e del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dei dirigenti delle universita' italiane (CODAU), con il compito di proporre analisi e valutazioni per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 428 e 429, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 2, lettera c), art. 3 decreto interministeriale 30 aprile 2008;
Tenuto conto della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, e approvata all'unanimita' in data 31 gennaio 2009, dalla quale in particolare emerge l'impossibilita' di delegificazione del vincolo all'indebitamento, la specificazione delle forme di indebitamento regolate dalla normativa vigente e la necessita' di un controllo piu' stringente sulle situazioni particolarmente critiche;
Sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN);

Decreta:
Art. 1.

Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento
delle universita' statali

1. Le universita' statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, definite dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizioni di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio (anticipazioni di cassa) non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma successivo, ma sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, illustrandone le effettive ragioni di necessita', entro e non oltre 15 giorni dalla loro effettuazione.
3. L'indicatore per l'applicazione del limite all'indebitamento degli atenei e' calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo (per capitale ed interessi) dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute ai commi 4, 5 e 6.
4. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica dell'assegnazione nell'anno di riferimento sul fondo di finanziamento ordinario, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo determinate con le modalita' previste dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, delle assegnazioni non vincolate nella destinazione sul Fondo per la programmazione dello sviluppo, delle altre risorse per il funzionamento assegnate dal Ministero, delle risorse previste dalle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo.
5. Per contributi statali per investimento ed edilizia si intende il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.
6. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di soggetti terzi (Stato, regione ecc.). Tale valore e' calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.
7. In prima applicazione, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, dei principi contabili per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle societa' partecipate, tutti i valori indicati ai commi precedenti sono rilevati con riferimento al bilancio consolidato dell'ateneo.
8. Le anticipazioni di cassa, di cui al comma 2, restano disciplinate secondo le modalita' e i limiti stabiliti dai regolamenti di contabilita' di ogni singolo ateneo.
 
Art. 2.

Rilevazione dei dati necessari per la determinazione
dell'indicatore di indebitamento

1. Le tasse, soprattasse e contributi universitari, l'onere dei mutui a carico del bilancio e dei mutui a carico di altri enti sono rilevati nella banca dati «Omogenea redazione conti consuntivi» del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Le spese per assegni fissi al personale di ruolo e le risorse derivanti dalle convenzioni per il cofinanziamento di spese per il personale di ruolo sono rilevate nella banca dati «Proper» del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Per i trasferimenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il funzionamento e per edilizia universitaria si considera l'assegnazione complessiva nell'anno di riferimento.
4. Al fine di garantire una piu' efficace applicazione della norma, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei principi contabili, sentiti i Ministeri interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle societa' partecipate, gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle societa' partecipate.
5. L'elenco, di cui al comma 4, e' predisposto dagli atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tale elenco e' accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle societa' partecipate, sulla relativa sostenibilita' e sull'eventualita' della ricaduta di responsabilita' finanziaria sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, e' comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.
6. Al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio dell'indebitamento, in relazione ai tempi di approvazione dei bilanci e delle relative rilevazioni ministeriali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente al calcolo dell'indicatore ed alla sua comunicazione alle universita' entro il termine del 30 ottobre con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente. In sede di prima applicazione la comunicazione agli atenei e' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
 
Art. 3.

Limiti all'indebitamento delle universita' statali

1. Agli atenei con un valore dell'indicatore di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto pari o superiore al 15 per cento e' fatto divieto di contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio.
2. Per gli atenei con un valore dell'indicatore di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto pari o superiore al 10 per cento e inferiore al 15 per cento, e contestualmente con un valore dell'indicatore dell'incidenza delle spese fisse per il personale di ruolo sul FFO, calcolato con le modalita' di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo, superiore alla normativa, la contrazione di ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio e' subordinata alla predisposizione di un piano di sostenibilita' finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nella predisposizione del piano di cui al comma 2 l'ateneo tiene conto, tra l'altro, dell'andamento delle seguenti voci:
contribuzione studentesca;
trasferimenti dallo Stato;
entrate proprie senza vincoli di destinazione;
esigibilita' dei crediti;
rapporto assegni fissi ed FFO calcolato ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo;
consistenza dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione;
minori spese per affitti e canoni correlati agli investimenti effettuati.
4. Nella predisposizione del piano di cui al comma 2, l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
5. Il piano di cui al comma 2 e' predisposto dagli atenei, approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato da una relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti e trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ministeriale del valore dell'indicatore. La mancata trasmissione del piano comporta penalizzazioni all'ateneo nell'assegnazione delle quote del FFO, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Per gli atenei che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo, la contrazione di ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio e' subordinata all'approvazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di sostenibilita' finanziaria di cui al comma 2.
7. Gli atenei che non comunicano i dati dell'omogenea redazione dei conti consuntivi entro i termini previsti dal decreto interministeriale 1 marzo 2007 non possono contrarre alcuna forma di ulteriore indebitamento sino alla comunicazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del valore dell'indicatore, fermi restando gli altri vincoli di cui al presente articolo.
8. A decorrere dal 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la situazione dell'indebitamento delle universita' statali rilevata nell'anno precedente sulla base del presente decreto.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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