Gazzetta n. 213 del 14 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2009
Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, l'articolo 27, comma 7, che, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge citata e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, ha istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del principio di leale collaborazione, un Tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a Statuto speciale e le province autonome;
Considerato che il citato articolo 27, comma 7, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 42/2009, e' assicurata l'organizzazione del Tavolo di confronto;
Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo di confronto e di stabilirne le modalita' organizzative;

Decreta:
Art. 1.

Tavolo di confronto tra il Governo e le regioni
a Statuto speciale e le province autonome

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e' costituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un Tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a Statuto speciale e le province autonome, di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo e' composto dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonche' dal Presidente della regione a Statuto speciale o della provincia autonoma interessata.
3. Il Ministro per i rapporti con le regioni, in qualita' di Presidente del Tavolo, provvede alla convocazione delle riunioni del Tavolo, prevedendo anche apposite sessioni plenarie alle quali partecipano i Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.
4. Alle riunioni del Tavolo puo' essere invitato il Presidente della Commissione paritetica interessata; svolge le funzioni di segretario del Tavolo il Segretario della Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il Tavolo individua, anche sulla base degli elementi informativi forniti dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della citata legge n. 42 del 2009, linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli Statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla citata legge n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.
 
Art. 3.

Organizzazione

1. A supporto del Tavolo di cui all'articolo 1, sono costituite singole sezioni, in relazione a ciascuna regione a Statuto speciale e provincia autonoma, incaricate di svolgere compiti istruttori e di elaborazione degli atti di cui all'art. 2.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono composte da sei esperti, di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie e costituzionale, designati, rispettivamente, dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per la riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonche' dal Presidente della regione a Statuto speciale o dalla provincia autonoma interessata. Per ciascuna sezione viene nominato un responsabile, individuato tra gli esperti designati.
3. Ai lavori della sezione puo' essere invitato il Presidente della Commissione paritetica interessata.
4. Agli esperti di cui al comma 1 e al Presidente della Commissione paritetica interessata, qualora invitato, non spetta alcun compenso ne' rimborso spese.
5. Il supporto ai lavori delle sezioni e' assicurato dagli uffici della Segreteria della Conferenza Stato-regioni.
 
Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 agosto 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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