Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 agosto 2009
Riconoscimento, al sig. Riccetti Sauro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Riccetti Sauro, nato il 1 maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Chartered Ingeneer» conseguito presso l'«Engineering Council» nel novembre 2006 e presso «The Institution of Engineering and Technology» nel dicembre 2006 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il richiedente ha conseguito un certificato in «electronic engineering» presso l'Aldermaston Court Berkshire England (British Institute of Engineering Technology) nel 1985, un «Postgraduate Diploma in Manifacturing: Management and Technolgoy», presso la «Open University» nel dicembre 1997 ed un "Master of Science in Manifacturing: Management and Technology" nel dicembre 1999 presso la stessa Open University;
Visto l'art. 19.1, lettere c) e d) e l'art. 21.1, lettera b) del decreto legislativo n. 206/2007, secondo cui e' ammesso al riconoscimento professionale anche «un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale» ed in considerazione del fatto che la formazione dell'istante a livello di insegnamento post-secondario rispondente ai requisiti di cui al decreto legislativo n. 206/2007, art. 1.4, lettera c), e' solo quella conferita dalla Open University, della durata di due anni e che quindi il richiedente si colloca al livello c) dell'art. 19 del suddetto decreto;
Vista altresi' la nota del 3 luglio 2009 dell'Engineering Council, secondo il quale la qualifica professionale dell'istante e' da collocarsi a livello e) della direttiva 2005/36/CE, affermazione che non puo' essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento in Italia, in quanto in contrasto con l'art. 13.3, della direttiva 2005/36/CE, per i motivi sopra esposti;
Ritenuto quindi che il Master della Open University consente l'ammissione alla sola qualifica di livello immediatamente superiore ossia al livello d), anche in considerazione del fatto che l'ammissione a detto corso non e' legata a titoli di formazione precedenti, per dichiarazione della scuola stessa;
Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24 ottobre 2008, 24 aprile 2009, 10 luglio 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Preso atto della impossibilita' di procedere al riconoscimento per la sezione A per le motivazioni indicate e ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B, settore industriale dell'albo, motivo per cui non e' necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Riccetti Sauro, nato il 1° maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
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