Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 agosto 2009 |
Riconoscimento, al sig. Riccetti Sauro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Riccetti Sauro, nato il 1 maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Chartered Ingeneer» conseguito presso l'«Engineering Council» nel novembre 2006 e presso «The Institution of Engineering and Technology» nel dicembre 2006 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e dell'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il richiedente ha conseguito un certificato in «electronic engineering» presso l'Aldermaston Court Berkshire England (British Institute of Engineering Technology) nel 1985, un «Postgraduate Diploma in Manifacturing: Management and Technolgoy», presso la «Open University» nel dicembre 1997 ed un "Master of Science in Manifacturing: Management and Technology" nel dicembre 1999 presso la stessa Open University; Visto l'art. 19.1, lettere c) e d) e l'art. 21.1, lettera b) del decreto legislativo n. 206/2007, secondo cui e' ammesso al riconoscimento professionale anche «un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale» ed in considerazione del fatto che la formazione dell'istante a livello di insegnamento post-secondario rispondente ai requisiti di cui al decreto legislativo n. 206/2007, art. 1.4, lettera c), e' solo quella conferita dalla Open University, della durata di due anni e che quindi il richiedente si colloca al livello c) dell'art. 19 del suddetto decreto; Vista altresi' la nota del 3 luglio 2009 dell'Engineering Council, secondo il quale la qualifica professionale dell'istante e' da collocarsi a livello e) della direttiva 2005/36/CE, affermazione che non puo' essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento in Italia, in quanto in contrasto con l'art. 13.3, della direttiva 2005/36/CE, per i motivi sopra esposti; Ritenuto quindi che il Master della Open University consente l'ammissione alla sola qualifica di livello immediatamente superiore ossia al livello d), anche in considerazione del fatto che l'ammissione a detto corso non e' legata a titoli di formazione precedenti, per dichiarazione della scuola stessa; Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 24 ottobre 2008, 24 aprile 2009, 10 luglio 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto della impossibilita' di procedere al riconoscimento per la sezione A per le motivazioni indicate e ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B, settore industriale dell'albo, motivo per cui non e' necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Al sig. Riccetti Sauro, nato il 1° maggio 1954 a Narni (Terni), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 31 agosto 2009
Il direttore generale: Frunzio |
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