Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 agosto 2009
Riconoscimento, al sig. Onofreiciuc Adrian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig Onofreiciuc Adrian, nato a Radauti (Romania) il 9 luglio 1972, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul energetic specilizarea energetica industriala» conseguito presso l'«Universitatea Stefan cel Mare Suceava» nella sessione giugno 2002;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Onofreiciuc Adrian, nato a Radauti (Romania) il 9 luglio 1972, cittadino romeno e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 (diciotto) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzione di macchine, 2) tecnologia meccanica, 3) impianti chimici e (solo orale) 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di diciotto mesi.
Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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