Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3806).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la delibera del consiglio comunale dell'Aquila n. 81 del 31 luglio 2009;
Considerato che si rende necessario adottare dei criteri per l'assegnazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilita' di tipo E o F ovvero ubicate nelle «zone rosse», fatte salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalita' di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, il Sindaco del medesimo Comune individua con proprio decreto i nuclei familiari da collocare nei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (C.A.S.E.), realizzati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa avviene previo accertamento dei titoli effettivi.
2. Il sindaco adotta il decreto di cui al comma 1 dando prioritaria sistemazione ai nuclei familiari, o di coabitazione, numerosi, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) nucleo familiare composto da almeno 3 persone cui sono assimilati i nuclei monoparentali con un figlio minore a carico;
b) cittadinanza italiana o dell'Unione europea, o cittadinanza di Paese extra europeo con regolare permesso di soggiorno;
c) vicinanza alle zone di provenienza;
d) residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella «zona rossa» nel comune di L'Aquila;
e) indisponibilita' per tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, ubicata nei comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo;
f) presenza di persone disabili, di anziani, di lavoratori occupati nella regione Abruzzo al momento del sisma e di studenti e minori in eta' prescolare.
3. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa di cui al comma 1 determina la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione.
4. Per gli abitanti delle frazioni, appositamente individuati dal sindaco, le cui abitazioni sono distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilita' di tipo E o F, ovvero ubicate nelle «zone rosse», si provvedera' ad allestire moduli abitativi provvisori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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