Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 giugno 2009
Concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di un numero massimo di quattrocentonovantasette soci lavoratori dipendenti di alcune societa' cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli. (Decreto n. 46243).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e I.O.

Visti i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32823 del 16 settembre 2003 e le norme di legge e regolamentari ivi richiamate;
Vista la circolare del 20 settembre 2000, n. 64;
Vista la circolare dell'11 novembre 2003, n. 35;
Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le societa' appaltatrici dei servizi di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e le OO.SS. interessate, con il quale viene definito il nuovo sistema di appalti del servizio di pulimento ferroviario dell'Ente Ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale di accordo ministeriale del 16 giugno 2008 alla presenza del Sottosegretario di Stato senatore Pasquale Viespoli con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2008, gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007 riferiti a CIGS, a contratti di solidarieta' e alla mobilita', in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 45209 del 2 marzo 2009;
Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 16 giugno 2008 tra le sottoindicate cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le OO.SS. di settore, con le quali e' stata concordata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta';
Viste le istanze presentate dalle predette societa', ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
Visto il prospetto riepilogativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento per l'anno 2008;
Ritenuto di poter autorizzare il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di quattroventonovantasette soci lavoratori dipendenti dalle sottoindicate societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalita' dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti:
1) Soc. Coop. CIC - Service a r.l., sede in Genova, unita' di Genova, per un numero massimo di cinquantacinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008;
2) Cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., sede in Napoli, unita' in Napoli, per un massimo di quindici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2008;
3) Soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., sede in Civitavecchia (Roma), unita' in Civitavecchia (Roma), per un massimo di trentacinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008;
4) Societa' Coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., sede in Firenze, unita' in Firenze, per un massimo di sessanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008;
5) Soc. Cooperativa Portabagagli Stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, sede in Napoli, unita' in Napoli - centonovantuno lavoratori, unita' di Salerno - due lavoratori, per un numero massimo di centosettanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
6) Soc. Cooperativa Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria di Siracusa, sede in Siracusa, unita' di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di nove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
7) Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma, sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di ottanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008;
8) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l., sede Torino, unita' di Torino, per un massimo di cinquanta lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
9) MULT.SER.FER. Soc. Coop. Multiservizi Ferroviari, sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unita' in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per un massimo di quindici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 dicembre 2008;
10) Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli, sede in Palermo, unita' di Palermo, per un massimo di otto lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
 
Art. 2.

L'I.N.P.S. operera' la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.
 
Art. 3.

L'I.N.P.S. non e' autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 6078/1996, dal momento che le relative disponibilita' finanziarie non sono piu' disponibili.
 
Art. 4.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 3.718.246,00, gravano sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: Mancini
 
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