Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2009 (vai al sommario) |
|
DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131 |
Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di L'Aquila a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo; Considerato che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare ulteriormente tutte le elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila; Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare il mandato degli organi elettivi attualmente in carica, fino allo svolgimento delle elezioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge: Art. 1.
1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. |
| Art. 1-bis (1)
(( (Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010)
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno. 2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio )). |
| Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 settembre 2009
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
|
|
|