Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 settembre 2009
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Spacca 9 on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Spacca 9 on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:
Art. 1.

1. E' indetta dal 21 settembre 2009, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Spacca 9 on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 1,00.
 
Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina», sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Spacca 9 on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».
Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria («Spacca 9 on line»);
il prezzo della giocata (euro 1,00);
il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
una sintesi delle regole del gioco;
l'area di gioco costituita:
al centro dall'immagine di un tavolo da biliardo all'interno del quale e' riportata, a sinistra, l'immagine di nove biglie di diverso colore contraddistinte ciascuna da un numero progressivo (da «1» a «9»), a destra, l'immagine di una biglia bianca pronte per essere colpita dal tiro del giocatore;
in basso, sotto il tavolo da biliardo, da uno spazio contraddistinto dalla scritta «Le tue biglie», dove andranno a posizionarsi le biglie andate in buca dopo ognuno dei tre tiri a disposizione, e da una sezione contraddistinta dalla scritta «Tira!».
A sinistra dell'area di gioco e' riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella con l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;
la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nell'effettuazione dei tre tiri a disposizione e nella verifica dei risultati ottenuti;
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;
il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci on line»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Spacca 9 on line», pari ad euro 10.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Il giocatore ha a disposizione tre tiri ognuno dei quali si realizza cliccando sul riquadro «Tira!». Se al termine dei tre tiri sono andate in buca tre biglie dello stesso colore, si vince il premio corrispondente secondo la seguente tabella:
tre biglie bianche e gialle contraddistinte dal numero «9»€ 10.000,00;
tre biglie nere contraddistinte dal numero «8» € 1.000,00;
tre biglie marroni contraddistinte dal numero «7» € 100,00;
tre biglie verdi contraddistinte dal numero «6» € 50,00;
tre biglie arancioni contraddistinte dal numero «5» € 20,00;
tre biglie viola contraddistinte dal numero «4» € 10,00;
tre biglie rosse contraddistinte dal numero «3» € 5,00;
tre biglie azzurre contraddistinte dal numero «2» € 2,00;
tre biglie gialle contraddistinte dal numero «1» € 1,00.
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;
selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito Internet del rivenditore.
 
Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.
La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 210.000,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 50.000 premi di € 1,00;
n. 28.000 premi di € 2,00;
n. 2.000 premi di € 5,00;
n. 1.600 premi di € 10,00;
n. 900 premi di € 20,00;
n. 500 premi di € 50,00;
n. 150 premi di € 100,00;
n. 10 premi di € 1.000,00;
n. 1 premio di € 10.000,00.
2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 30
 
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