Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 settembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Maliardo Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Maliardo Daniela, nata il 23 aprile 1975 a Napoli (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma nel novembre 2003, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del marzo 2007;
Considerato che l'istante e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da febbraio 2009;
Preso atto che la sig.ra Maliardo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma;
Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Maliardo Daniela, nata il 23 aprile 1975 a Napoli (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova e' orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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