Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2009
Regolamentazione dell'organizzazione dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'art. 12, comma 1, lettera b), prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalita' per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;
Visto l'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;
Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90;
Ritenuto di introdurre nel portafoglio dei giochi pubblici italiani un nuovo gioco a totalizzatore nazionale, anche al fine garantire il costante adeguamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, lettera c);
Dispone:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life e caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita pari all'8% del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;
c) combinazione di gioco, si intende l'insieme composto dai dieci numeri compresi tra 1 e 20 pronosticati e giocati e da un numero, sempre compreso tra 1 e 20, attribuito per tutte le combinazioni della giocata dal generatore automatizzato di numeri casuali;
d) compenso, la quota parte della raccolta complessiva, che il concessionario percepisce ai sensi della convenzione di concessione a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attivita';
e) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
f) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le connesse attivita';
g) concorso, tutte le attivita' esercitate in un periodo di tempo utili allo svolgimento del gioco tra il periodo intercorrente tra il momento di «apertura» ed il momento di «chiusura»;
h) concorso straordinario, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di AAMS;
i) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi, che assegna casualmente il numero, compreso tra 1 e 20, a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;
j) giocata, l'insieme di combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;
k) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura;
l) giocata sistemistica, la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco;
m) giornata di gioco, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo concorso e la chiusura dell'ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;
n) montepremi di categoria, il montepremi specifico relativo a ciascuna categoria di premi prevista dal regolamento di gioco, eventualmente maggiorato dell'importo di uno o piu' montepremi di categoria non assegnati;
o) montepremi dedicato alla quinta categoria di premi, il montepremi sul quale il concessionario versa la quota del montepremi destinata al pagamento del premio di quinta categoria costituito dal versamento di una somma mensile;
p) montepremi di concorso, il montepremi, maggiorato dei montepremi di categoria eventualmente non assegnati nei concorsi precedenti;
q) montepremi, l'ammontare complessivo degli importi delle giocate destinate alle vincite di ciascun concorso, pari al 65% della raccolta del gioco;
r) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza e' identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
s) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
t) rete distributiva, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso AAMS, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
u) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
v) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;
w) sistema estrazionale, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
x) soggetto erogatore, il concessionario, ovvero una primaria societa' finanziaria ovvero compagnia assicurativa incaricata o delegata contrattualmente dal concessionario per la corresponsione di una somma di denaro corrispondente ai premi di quinta categoria;
y) vincita, l'importo destinato al pagamento delle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti, riscuotibili dai possessori delle relative ricevute di gioco.
 
Art. 3.

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie
di premi
1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, i 10 numeri di cui al successivo comma 3, lettera a) e nel ricevere l'assegnazione casuale del numero di cui al comma 3, lettera b).
2. I concorsi hanno frequenza giornaliera e si compongono di piu' estrazioni, eseguite con intervallo temporale non inferiore a 50 minuti. Entro tale limite e su proposta del concessionario, con provvedimento di AAMS viene stabilito il calendario dei concorsi. Concorsi straordinari sono indetti con provvedimenti di AAMS, anche in deroga al calendario, ma sempre nel rispetto dell'intervallo temporale sopracitato.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
a) una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale;
b) un undicesimo numero, da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, attribuito per mezzo del generatore automatizzato di numeri casuali.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce la combinazione di gioco vincente.
5. Le categorie di premi sono 5.
6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali:
a) risultano esattamente pronosticati tutti i dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.
Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b), in aggiunta ai premi relativi alle lettere a) oppure b), il giocatore realizza anche il premio, denominato di quinta categoria, di cui al successivo comma 10.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a nove dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a uno dei suddetti 10 numeri.
8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a otto dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a due dei suddetti 10 numeri.
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
a) a sette dei dieci numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) a tre dei suddetti 10 numeri.
10. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultino, in alternativa:
a) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera a) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b);
b) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera b) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b).
11. I premi di categoria prima e quinta si cumulano tra loro determinando un premio unico.
Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare, nei tempi stabiliti dal calendario dei concorsi, l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, si da' luogo al rimborso integrale del costo delle giocate. La richiesta del rimborso va avanzata entro trenta giorni dalla mancata estrazione, dietro presentazione della relativa ricevuta di gioco.
 
Art. 4.
Costo del gioco e montepremi
1. La giocata minima equivale ad una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e':
a) di euro 1,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettera a), comma 8, lettera a), comma 9, lettera a) e comma 10, lettera a);
b) di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione di entrambe le categorie, indicate sub. lettera a) e b), dei premi di cui all'art. 3, commi 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Al montepremi e' assegnato il 65% della raccolta complessiva.
3. Il montepremi viene ripartito nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'8,33% del montepremi;
b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va l'8,33% del montepremi;
c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 16,86% del montepremi;
d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 23,98% del montepremi;
e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria quinta va il 42,50% del montepremi.
 
Art. 5.
Vincite
1. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento.
2. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:
a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del medesimo concorso;
c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del medesimo concorso;
d) di categoria quarta il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria quinta.
3. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
4. Il premio di categoria quinta consiste in una somma di importo pari a 4.000 euro al mese, corrisposta per 240 mensilita' consecutive, unitamente ad un premio di prima categoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3, comma 11. Il premio di prima categoria verra' interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilita'.
Nell'ipotesi in cui si verifichino piu' combinazioni di gioco risultanti vincenti nel medesimo concorso di riferimento, l'importo mensile si suddivide in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti del premio di categoria quinta.
5. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria quinta:
a) i montepremi dedicati, di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), sono depositati su un apposito conto corrente dedicato;
b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema e' preventivamente approvato da AAMS.
6. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:
a) la definizione delle modalita' di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
b) la possibilita' di verifica in ogni momento, da parte di AAMS, delle modalita' di gestione delle somme trasferite;
c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 5, lettera b) da parte del concessionario, su richiesta di AAMS o del concessionario, sempre previa approvazione di AAMS.
7. Il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b), prevede che il vincitore risulti, in alternativa:
a) soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;
b) soggetto destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore a fronte di apposito corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.
Fino a esplicita richiesta da parte del concessionario e avallata da AAMS di adozione dell'ipotesi prevista dalla lettera b), il piano contrattuale di cui al comma 5, lettera b) prevede che il vincitore sia il diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore. Detta opzione, come sopra indicata, dovra' essere riportata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validita' temporale dello stesso piano contrattuale.
8. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria quinta di cui al comma 5, lettera a):
a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria quinta, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo concorso in cui il montepremi destinato al premio di categoria quinta risulti in attivo, il concessionario operera' i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;
b) superi l'importo pari a 5.000.000 di euro, AAMS provvede, su proposta del concessionario, a destinare la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria quinta di cui all'art. 3, per uno o piu' concorsi.
9. Con provvedimenti di AAMS puo' essere disposta la corresponsione ai giocatori di premi straordinari, anche istantanei, di diversa natura, e comunque non in denaro.
10. Le modalita' di corresponsione delle vincite sono regolate dai successivi articoli 17, 18 e 19.
 
Art. 6.
Modalita' di gioco
1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 2.
2. Presso i punti di vendita fisici la giocata puo' essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco:
a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco, con ulteriore provvedimento di AAMS:
e) espresse tramite computer collocato all'interno del punto di vendita fisico e collegato direttamente al terminale di gioco.
3. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalita' stabilite dalla disciplina vigente in materia.
4. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi previsti in calendario. AAMS, su proposta del concessionario, puo' autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o piu' concorsi futuri previsti in calendario, anche straordinari ed anche non consecutivi.
5. Il concessionario provvede alla necessaria dotazione tecnologica ed infrastrutturale dei punti di vendita fisici prevedendo soluzioni opportunamente differenziate in ragione delle caratteristiche fisiche e tipologiche dei punti stessi nonche' della loro diversa potenzialita' di raccolta.
 
Art. 7.
Ricevute di gioco, schede di partecipazione
1. Presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata nel sistema di elaborazione, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
a) le combinazioni di gioco;
b) il costo per combinazione;
c) i codici di controllo;
d) il numero che contraddistingue il concorso;
e) la data e l'ora di estrazione del concorso;
f) il codice identificativo del punto di vendita;
g) il codice identificativo del terminale di gioco;
h) il numero di combinazioni di gioco giocate ed il relativo costo;
i) il numero progressivo della giocata;
j) la data e l'ora di accettazione della giocata;
k) il logo del gioco;
l) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
m) la denominazione ed/o il logo del concessionario;
n) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole e la quota di vincita eventualmente spettante.
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore e' tenuto a controllarla e, in caso di difformita' dei dati su essa riportati rispetto alla sua volonta', comunque espressa, ha la facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non puo' essere effettuato qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi tre minuti dalla convalida;
b) sul medesimo terminale di gioco sia stata accettata una giocata successiva;
c) sia gia' stato chiuso il concorso al quale la giocata fa riferimento;
d) si riferisca ad una giocata in abbonamento.
4. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili.
5. Sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;
b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
c) i modelli delle ricevute di gioco.
 
Art. 8.
Giocate sistemistiche e a caratura
1. Ogni singola giocata sistemistica si effettua entro il limite massimo di 1.001 combinazioni di gioco.
2. Con provvedimento di AAMS e' definita la giocata a caratura.
3. Nel caso di giocate a caratura i giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
4. Il costo di ciascuna cedola di caratura e' determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il numero minimo e massimo delle cedole di caratura ed il costo minimo di ciascuna cedola di caratura e' fissato con provvedimento di AAMS, su proposta del concessionario ed in nessun caso puo' essere inferiore a quello della giocata minima.
5. Le giocate a caratura sono organizzate ed effettuate sotto la personale responsabilita' dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura da parte del sistema centrale, provvede alla vendita delle singole cedole ai giocatori, rilasciando la relativa ricevuta di gioco.
6. Le giocate a caratura, una volta convalidate non possono essere annullate.
 
Art. 9.
Commissione di supervisione del gioco
1. E' istituita una commissione di supervisione del gioco, che si riunisce ordinariamente con frequenza settimanale ed ha specifica competenza relativamente alle seguenti attivita':
a) controlli sull'integrita' degli archivi di concorso di cui all'art. 12, comma 3;
b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del sistema estrazionale, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;
c) controlli sul pagamento delle vincite;
d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'art. 15, comma 1;
e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24.
2. La commissione di supervisione del gioco verra' nominata con successivo specifico provvedimento direttoriale.
3. La commissione svolgera' le proprie funzioni supportata da un Ufficio di segreteria, i cui membri saranno nominati col sopra menzionato provvedimento direttoriale.
4. Presenziano alle operazioni della commissione, fornendo altresi' il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o piu' rappresentanti del concessionario.
5. Il concessionario mette a disposizione della commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni:
a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione generale di AAMS, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;
b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.
6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione, stabiliti da AAMS nell'ambito di criteri di normalita', sono totalmente a carico del concessionario.
7. E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione, nonche' di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del concessionario.
8. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
 
Art. 10.
Certificazioni
1. Sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:
a) l'algoritmo sul quale si basa l'estrazione;
b) il sistema estrazionale;
c) il sistema di spoglio di cui all'art. 12;
d) il sistema di archivio del gioco di cui all'art. 13, comma 1;
e) la matrice matematica del gioco;
f) il generatore automatizzato di numeri casuali;
g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.
3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal concessionario presso AAMS.
 
Art. 11.
Effettuazione delle estrazioni
1. Per ciascun concorso si effettua l'estrazione della combinazione di gioco di cui all'art. 3, comma 3.
2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilita' del concessionario, per mezzo del sistema estrazionale.
 
Art. 12.
Spoglio e determinazione delle giocate vincenti
1. Oggetto dello spoglio di ciascun concorso sono le giocate ad esso attribuite in base al calendario dei concorsi.
2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilita' sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.
3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da un supporto informatico di archiviazione senza possibilita' di riscrittura o modifica.
4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS il concessionario presentera' altresi' documenti riepilogativi delle certificazioni di piu' concorsi. Quanto detto verra' disciplinato con successivo apposito provvedimento AAMS.
 
Art. 13.
Archivio del gioco
1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi residenti sul sistema di elaborazione, nonche' quelli contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'art. 12, comma 3.
2. I risultati di ciascun concorso sono archiviati a cura del concessionario e tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilita' dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con AAMS.
 
Art. 14.
Obblighi di custodia e conservazione
1. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i punti di vendita fisici, direttamente o per il tramite dei punti di vendita fisici stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
a) per sei mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 euro;
b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 euro;
c) per due anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 euro;
d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 24;
e) per un anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
2. Le ricevute non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalita' stabilite da AAMS.
3. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal concessionario - sotto la propria responsabilita', e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy - a disposizione dell'Autorita' competente.
 
Art. 15.
Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco
1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19, al termine di ogni concorso il concessionario invia a ciascun punto di vendita le seguenti informazioni:
a) la combinazione di gioco vincente;
b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.
2. Il concessionario redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:
a) la combinazione di gioco vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;
d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;
e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;
g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o piu' categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;
h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresi' pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro due giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.
Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.
 
Art. 16.
Destinazione delle somme raccolte
1. Il titolare del punto di vendita e' tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base all'art. 21, commi 2, 3 e 4, e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.
2. Il concessionario e' tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 17, 18 e 19.
 
Art. 17.
Pagamento delle vincite: disposizioni comuni per tutti i premi
1. In caso di giocate effettuate presso i punti di vendita fisici, la ricevuta di gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica.
2. In caso di giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi e' effettuato dal concessionario in applicazione della procedura prevista dal decreto direttoriale prot. n. 21732/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009.
3. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute di gioco vincenti e' di sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del bollettino ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi quarantacinque giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute di gioco vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'art. 18, comma 4.
4. In caso di giocate che diano luogo, contemporaneamente, a vincite di premi di quinta categoria e di altre categorie, le ricevute si presentano soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario ed il pagamento avviene:
a) con le modalita' di cui al successivo art. 18, per i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria;
b) con le modalita' di cui al successivo art. 19, per i premi di quinta categoria.
5. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario e' tenuto a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale di riferimento, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei trenta giorni previsti.
 
Art. 18.

Pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza e
quarta categoria
1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di prima, seconda, terza e quarta categoria si effettua a cura e sotto la piena responsabilita' del concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi punto di vendita del gioco e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
3. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata vincente nonche' presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
4. Nei casi in cui l'importo della vincita sia superiore al valore di 5.200,00 euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano esclusivamente presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
5. I valori di cui ai commi 2, 3 e 4 si riferiscono al totale delle somme vinte con la medesima giocata.
6. Nel caso di gioco a caratura, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalita' della riscossione dei premi ordinari sono da intendersi riferiti al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.
7. L'elenco dei punti di pagamento di cui al comma 4 e' esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
8. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, il pagamento delle vincite relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.
9. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:
a) in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili, per importi di valore inferiore o pari a 5.200,00 euro;
b) a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento, per importi di valore superiore a 5.200,00 euro.
 
Art. 19.
Pagamento delle vincite relative ai premi di quinta categoria
1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di quinta categoria viene effettuato da parte del soggetto erogatore tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.
2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio di quinta categoria deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo art. 24.
3. L'obbligo concessorio del pagamento dei premi rimane in capo al concessionario; quest'ultimo e', altresi', garante del corretto adempimento da parte del soggetto erogatore delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovra' subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto erogatore, con modalita' ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.
 
Art. 20.
Contabilizzazione delle giocate in abbonamento
1. Le giocate in abbonamento vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore del'erario, anche per la quota relativa al montepremi. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.
 
Art. 21.
Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi
1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilita', sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonche' dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.
2. Al punto di vendita fisico e' riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
3. Al punto di vendita a distanza e' riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
4. Ove ai punti di vendita il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo e' a carico esclusivo del concessionario stesso.
5. Il compenso del concessionario e' calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nella convenzione di concessione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali complessive dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tale compenso e' trattenuto dal concessionario direttamente dalle somme raccolte.
 
Art. 22.
Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario
1. Il concessionario e' responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' punti di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.
2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalita' stabilite da AAMS. E' responsabilita' del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.
3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.
4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza e quarta categoria in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS.
5. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di quinta categoria su di un conto corrente, le cui modalita' di gestione sono disposte da AAMS.
6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro quindici giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.
7. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze, ovvero attestazioni di pagamento, con le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di concessione.
 
Art. 23.
Rendicontazione
1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello e' proposto dal concessionario e sottoposto all'approvazione di AAMS. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei punti di vendita fisici e quella effettuata tramite i punti di vendita a distanza;
b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra i punti di vendita fisici e i punti di vendita a distanza;
c) compenso del concessionario;
d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
2. Il concessionario e' tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari e richiesti da AAMS.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalita' da essa prescritte, nonche' a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 24.
Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
1. Il giocatore puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro trenta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla commissione di supervisione del gioco di cui all'art. 9, entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E' facolta' della commissione disporre indagini e richiedere al concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.
4. In merito ai reclami presentati la commissione di supervisione del gioco e' tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilita' di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato gia' calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
8. E' facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. E' fatta salva per il concessionario la facolta' di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione al concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.
 
Art. 25.
Obblighi del concessionario e del giocatore
1. Il concessionario e' tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalita', a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici;
c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.
2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
 
Art. 26.
Efficacia
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data del primo concorso che verra' fissato con apposito decreto direttoriale.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 16 settembre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 45
 
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