Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 136
Regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA), ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che inserisce il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'organizzazione del Ministero della difesa e demanda a un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'organizzazione della struttura, ricollegando all'entrata in vigore del regolamento la contestuale abrogazione del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente erezione in ente morale del Circolo stesso e approvazione del relativo statuto;
Visti i regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n. 1108, il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, nonche' i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, 27 ottobre 1951, n. 1838, 18 maggio 1964, n. 628, 16 febbraio 1973, n. 183 e 7 ottobre 1977, n. 895, concernenti successive sostituzioni e abrogazioni, ovvero modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente, modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, il quale, tra l'altro, pone l'ente stesso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e ne conferisce la presidenza onoraria e l'esercizio dell'alta autorita' al Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 che riconosce allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, compresa l'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia e ai loro familiari da enti e organismi appositamente costituiti;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, nella parte concernente l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, nonche' di oblazioni e simili, fatte a scopo determinato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi e in particolare gli articoli 10, comma 1 e 74, comma 1, nei quali sono contenute, rispettivamente, le disposizioni relative alla deducibilita' dei contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelle che escludono gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotate di personalita' giuridica, dal novero dei soggetti passivi d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento di
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili; Visto il decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, concernente il regolamento per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visti l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 novembre 2008 e 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "capo della gestione finanziaria", l'agente che espleta le attivita' di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) "capo della gestione patrimoniale", l'agente che svolge le attivita' connesse alla gestione dei materiali;
c) "capo del servizio amministrativo", il responsabile dell'attivita' gestionale del Circolo;
d) "centro di costo", l'unita' organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
e) "Circolo", il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;
f) "codice dei contratti pubblici", il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
g) "costo", la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;
h) "direttore", l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla base del programma di attivita';
i) "entrata finanziaria", l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
l) "gestione erariale", il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonche' la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;
m) "gestione ordinaria", la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
n) "istituto", l'istituto di credito o la Societa' poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;
o) "programma di attivita'", il programma di massima delle attivita' che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;
p) "RAD", il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
q) "ricavo o provento", la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;
r) "risultato di amministrazione", la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e' considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
s) "spesa", l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;
t) "uscita finanziaria", la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restono invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 32, della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 32 (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
del Circolo ufficiali delle Forze armate). - 1. Il Circolo
ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed
e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici
di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede
all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso
e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle
dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il
funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle
quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli
ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente
dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali
contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero
della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di
bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e' abrogato il regio decreto 18 ottobre
1934, n. 2111.
4. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate
dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono
considerate commerciali ai sensi dell'art. 4, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.».
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in
ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate
d'Italia, e approvazione del relativo statuto), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1935, n. 11.
- Il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040 (Approvazione
dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze
armate d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
giugno 1936, n. 138.
- Il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108 (Approvazione
dello statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze
armate d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1939, n. 186.
- Il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900
(Nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate
d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1946, n. 50.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1948, n. 580 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello
statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1948, n.
127.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1951, n. 1838 (Modificazione all'art. 15 dello statuto del
Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato
con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1952, n. 154.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1964, n. 628 (Modificazione degli articoli 14 e 15 dello
statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1964, n.
189.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio
1973, n. 183 (Modificazioni allo statuto del Circolo
ufficiali delle Forze armate d'Italia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1973, n. 122.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1977, n. 895 (Modificazioni allo statuto del Circolo
ufficiali delle Forze armate d'Italia in Roma), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n.
338.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1955, n. 679 (Modificazioni allo statuto del Circolo
ufficiali delle Forze armate d'Italia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1955, n. 187.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234 (supplemento
ordinario). In particolare l'art. 24, in materia di
competenze amministrative dello Stato, al n. 3 prevede, tra
l'altro, quelle inerenti: «Gli interventi di protezione
sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello
Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di
polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai
loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233. In particolare, l'art. 5, comma 4, stabilisce
che: «E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302 (supplemento ordinario).
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230 (supplemento ordinario).
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136
(supplemento ordinario).
- Il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701
(Regolamento recante norme per la graduale introduzione
della carta di credito, quale sistema di pagamento,
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione
dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge
28 dicembre 1995, n. 549), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195 (supplemento ordinario).
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze armate e dell'Amministrazione della difesa), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n.
45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi della Difesa, a norma
dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2006, n. 107 (supplemento ordinario).
- Il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il «codice dei contratti pubblici», emanato con
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano le
note alle premesse.
- Per il regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi della Difesa, emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167 (RAD), si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Natura del Circolo
1. Il Circolo e' un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.
2. Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.
3. Il Circolo persegue le seguenti finalita':
a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza;
b) promozione delle attivita' culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;
c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma, con sede principale nel "comprensorio Barberini", presso la Palazzina Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Iscritti al Circolo
1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in:
a) iscritti a titolo d'onore;
b) iscritti di diritto;
c) iscritti a domanda;
d) iscritti a titolo straordinario;
e) associati.
2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:
a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;
b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;
c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;
d) gli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio;
f) alte personalita' che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa.
3. Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', sono:
a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, a qualunque titolo;
b) i coniugi superstiti degli ufficiali, qualora non abbiano contratto nuove nozze e, in ogni caso, gli orfani maggiorenni, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.
5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne facciano richiesta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono:
a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale generale e non generale nell'Amministrazione della difesa;
b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica e i magistrati militari.
6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari:
a) i familiari di tutti gli iscritti;
b) gli orfani minorenni degli ufficiali;
c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati da questi ultimi.
7. Coloro i quali siano stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e siano iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati e' quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Dipendenza
1. Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario generale della difesa.
2. Il Segretario generale della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.
3. Il Segretario generale della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ad uno dei Vice segretari generali della difesa.
 
Art. 5.
Struttura
1. La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.
2. Il Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.
3. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.
 
Art. 6.
Organi principali
1. Sono organi del Circolo:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.
 
Art. 7.
Presidente
1. Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi dell'articolo 9.
 
Art. 8.
Direttore
1. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del RAD.
2. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.
3. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 13, il direttore assicura:
a) la corretta applicazione della normativa;
b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo;
d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Segretario generale della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della
Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 4 (Competenze del comandante). - 1. Il comandante
indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per
il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta
all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da
raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il
grado di realizzazione.
2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di
autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno
degli organismi logistico - amministrativi di cui all'art.
2, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei
limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti
di valore allo scopo previsti nel Capo IV.
3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi
alla gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, ove
occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti
necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita'
competente.
4. Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il
comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di
organi superiori, dandone immediata comunicazione agli
stessi per la ratifica.».



 
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto:
a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio;
b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di Stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, uno per Forza armata, designati consiglieri dai rispettivi Capi di Stato maggiore;
d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza;
f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.
3. Agli effetti degli articoli 4 e 8, il consiglio di amministrazione relaziona il Segretario generale della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.
4. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria:
a) sovrintende alle attivita' del Circolo;
b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d);
c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attivita' e dei servizi resi dal Circolo;
d) delibera le spese di straordinaria amministrazione;
e) indirizza il direttore in ordine alle spese di ordinaria amministrazione;
f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;
g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 3 del 2003;
h) delibera il piano dettagliato delle attivita' negoziali di cui all'articolo 53, comma 2;
i) propone le modifiche al presente regolamento;
l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 3 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.



Nota all'art. 9:
- Per l'art. 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente regolamento limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), e all'articolo 13, comma 1. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita'. In particolare, provvede a:
a) controllare l'andamento contabile e amministrativo;
b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;
c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.
3. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.
4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.
 
Art. 11.

Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio
segreteria e personale
1. Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 12.
2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 6 del RAD. In particolare:
a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni;
b) ordina i pagamenti e le riscossioni;
c) ordina il carico e lo scarico dei materiali;
d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso.
3. Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal Segretario generale della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito, del Corpo di commissariato della Marina o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello Stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, il direttore del Circolo, in qualita' di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici:
a) ufficio attivita' istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attivita' volte al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3;
b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attivita' di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonche' altri servizi di carattere generale.
5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), del RAD.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della
Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 6 (Organi della gestione amministrativa e
competenze). - 1. Il capo del servizio amministrativo, il
cui grado o qualifica e' stabilito dall'ordinamento di
Forza armata o interforze, e' preposto alla direzione della
gestione amministrativa dell'organismo ed adotta,
nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del
comandante:
a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a
rilevanza esterna;
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del
bilancio;
c) gli atti negoziali per l'amministrazione e
l'utilizzazione dei materiali.
2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui
materiali i previsti controlli e coordina la gestione
logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e'
responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni,
unitamente al capo della gestione finanziaria ed al
cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di
riserva.
3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento
definito con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, i
seguenti organi della gestione amministrativa sono
competenti per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) il capo della gestione finanziaria espleta le
attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione
degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai
conseguenti adempimenti contabili;
b) il capo della gestione patrimoniale cura le
attivita' concernenti la gestione dei materiali ed in
particolare: il rifornimento, la conservazione, la
distribuzione, il mantenimento ed il fuori uso; predispone
i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti
adempimenti contabili ed alle rilevazioni statistiche
connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi
e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con
i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini
e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali
svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica
dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di
Forza armata;
c) il cassiere e' il depositario del denaro, dei titoli
di credito e degli altri valori custoditi nella cassa
corrente; cura le scritture contabili e provvede alle
riscossioni ed ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno
o piu' aiutanti;
d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e
fiscali dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede
agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;
e) il consegnatario del materiale cura le scritture
contabili e provvede alle attivita' esecutive di
rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei
materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei
materiali direttamente conservati e, solo per omessa
vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per
la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu'
aiutanti;
f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti
amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a
favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i
documenti di spesa dei quali risponde ai fini della
regolarita';
g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti
amministrativi e provvede all'aggiornamento ed alla
conservazione della documentazione matricolare di ciascun
amministrato;
h) gli incaricati presso i reparti della gestione del
denaro e del materiale rispondono, quali contabili
secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali
ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti
risultanze nella contabilita' dell'organismo.
4. Gli organi della gestione amministrativa sono
nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del
servizio amministrativo e per il consegnatario del
materiale con debito di custodia, alle cui nomine
provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme
vigenti.
5. La carica di comandante e' incompatibile con quella
di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in
cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del
servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al
comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere,
il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli
pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono
la responsabilita' prevista per i cassieri.
6. Le cariche di capo del servizio amministrativo e di
capo della gestione finanziaria sono ricoperte
nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e
di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di
commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica
militare. La carica di capo della gestione patrimoniale e',
di norma, ricoperta, nell'Esercito, da ufficiali del corpo
di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei
rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e
l'Aeronautica militare. Le funzioni di capo della gestione
patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non
appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile
di adeguato livello e profilo professionale; la carica di
cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo
o servizio, da marescialli in servizio permanente o da
personale civile di adeguato livello e profilo
professionale, idonei allo specifico incarico. Alle
relative nomine provvede il comandante, salvo quanto
disposto al precedente comma 4.
7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del
servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria
e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da
ufficiali dell'Arma stessa.
8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio
amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu'
elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma,
le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.
9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da
personale civile, nei casi in cui sia previsto
dall'ordinamento dei competenti organismi
dell'amministrazione della difesa.».



 
Art. 12.
E n t r a t e
1. Le entrate del Circolo sono costituite da:
a) quote obbligatorie a carico dei soggetti iscritti di diritto, versate mensilmente dall'ente amministrativo competente, mediante ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti;
b) quote versate dai soggetti comunque iscritti;
c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
d) corrispettivi versati dai fruitori delle attivita' rese dal Circolo;
e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di costo dei beni e servizi resi dal Circolo a compensazione delle spese generali di funzionamento, nei casi previsti dall'articolo 13;
f) rendite derivanti dall'investimento delle risorse eventualmente eccedenti il normale fabbisogno;
g) altre entrate eventuali e diverse;
h) eventuali contributi ministeriali o di enti;
i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 
Art. 13.
Gestione erariale e gestione ordinaria
1. Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui all'articolo 12, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente regolamento.
2. Le entrate di cui all'articolo 12, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal RAD e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento.
3. Alle entrate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, secondo comma, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Segretario generale della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dal Titolo II del presente regolamento.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della
Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 48 (Funzionari delegati). - 1. Al pagamento delle
spese puo' provvedersi mediante aperture di credito,
secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la
competente tesoreria provinciale a favore del capo del
servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle
spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario
delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa
del conto.
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita'
dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria
provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto
transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si
osservano le modalita' previste per tutti gli altri
pagamenti.».
- Il testo dell'art. 610 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275, e' il seguente:
«Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che
sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che
ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo
Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi
di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche
coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli
incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle
dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal
presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte
dei conti il conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri
enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina
ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati
a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i
loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art.
60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente
dipendono.
Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti
o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza
nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di
morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e'
tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la
Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale
della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a
speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali
e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n.
800.».
- Per l'art. 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 14.
S p e s e
1. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonche' quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui le attivita' del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorita' di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.
 
Art. 15.
Gestione dei beni immobili
1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.
2. La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante del Segretariato generale della difesa all'uopo incaricato.
3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.
 
Art. 16.
Gestione dei beni mobili
1. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
2. Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal Capo IX del RAD.



Nota all'art. 16:
- Il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica
21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della
Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Capo IX - Gestione dei materiali
Art. 49 (Disposizioni generali). - 1. La gestione
logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti
di forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni:
a) della conservazione, della distribuzione, della
manutenzione, della revisione, della riparazione, della
gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite
con contratti di locazione;
b) del controllo dei consumi e delle giacenze;
c) del controllo sull'utilizzazione;
d) della codificazione;
e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed
economiche;
f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'.
2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le
attivita' attinenti alle funzioni strumentali ed alla loro
utilizzazione logistica. Essa comprende:
a) la contabilita' relativa alla introduzione nei
magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e
di quelli comunque reperiti;
b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti
logistici dei materiali di cui alla lettera a) ed alla
variazione del loro valore;
c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle
dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;
d) la tenuta delle contabilita' a quantita' ed a
valore;
e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in
locazione;
f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei
riguardi degli organi interni ed esterni
all'amministrazione.
3. In relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di
forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo
organismo, distinte gestioni logistiche, o solo
amministrative, dei materiali in considerazione della
particolare natura tecnica e merceologica e della diversa
utilizzazione ai fini militari.
Art. 50 (Magazzini). - 1. I magazzini, comunque
denominati in relazione agli ordinamenti di forza armata o
interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:
a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento
degli organismi militari, affidati a consegnatari per
debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione,
senza che possano essere utilizzati per il funzionamento
dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono
tenuti alla resa del conto giudiziale;
b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al
possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per
il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a
consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti
responsabili che non sono tenuti alla resa del conto
giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando
le consistenze ed i movimenti con apposite scritture, ed
ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto
amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto
del patrimonio.
2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a) sono
istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi
in:
a) magazzini principali se affidati a consegnatari
principali;
b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari.
La contabilita' dei consegnatari principali comprende
quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque
tenuti alla resa del conto giudiziale.
3. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono
istituiti con il provvedimento di costituzione
dell'organismo da cui dipendono.
4. I magazzini di cui al presente articolo possono
dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o,
possono essere dotati di autonomia amministrativa in
relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze.
Art. 51 (Responsabilita' del consegnatario). - 1. I
consegnatari e gli altri agenti di cui all'art. 50 sono
responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a
che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico,
al quale sono allegati i documenti prescritti nel presente
regolamento.
2. I consegnatari dei magazzini di cui all'art. 50,
comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili
dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei
materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei
quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono
obbligati ad esercitare l'azione di vigilanza attraverso i
previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di
carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali
consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il
consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del
materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e
l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono
contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al
consegnatario contabile principale.
3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione
della consistenza e dello stato dei materiali. La
ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante ed
il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma
restando la responsabilita' del consegnatario subentrante
su tutti i materiali oggetto della gestione.
4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la
gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un
delegato da lui designato, previo assenso del capo del
servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto
scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione,
fatta eccezione per le irregolarita', debitamente
comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il
consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta
la regolarita' della gestione condotta durante la sua
assenza.».
Art. 52 (Variazioni della consistenza dei materiali
delle lavorazioni e delle trasformazioni). - 1. Le
operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei
materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del
carico del magazzino e sono riportate nelle scritture
contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal
capo della gestione patrimoniale.
2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di
ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso
in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato
dalla competente autorita' logistica centrale.
3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati
come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione,
sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e
la consegna.
4. L'assunzione in carico di materiali composti, non e'
effettuata per i singoli componenti nel caso in cui, pur se
tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione
inscindibile in relazione alla destinazione ed
utilizzazione.
5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta
dal documento che accompagna i materiali spediti o
ricevuti.
6. Le operazioni amministrative e contabili relative
alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che
comportino impiego di materiali per la trasformazione e per
la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o
destinati ad impieghi speciali, risultano da appositi
verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico
contabile, dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1.
7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie
non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e
contabile.
«Art. 53 (Scritture contabili). - 1. Gli agenti che
hanno in consegna materiali per debito di custodia o di
vigilanza documentano con scritture cronologiche e
sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' ed a
valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le
diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine
dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali
scritture i materiali sono indicati con gli estremi di
codificazione. Le scritture sono integrate dai dati
relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi
ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che
comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono
registrate con la stessa data in cui vengono effettuate.
2. Le scritture ed i documenti contabili e di resa del
conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla
massima informatizzazione.
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti,
dimostra:
a) il debito per il materiale esistente all'inizio
dell'esercizio e della gestione;
b) il materiale avuto in consegna nel corso
dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di
carico;
c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti
consegnato, descritto negli ordini di scarico;
d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o
della gestione.
4. Le scritture ed i documenti contabili relativi ai
consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
a) la consistenza a quantita' ed a valore dei materiali
custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari
sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'art.
6, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di
carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, ed integrati
dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali
e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo
scarico contabile.
5. I riscontri e la revisione delle contabilita' di cui
al presente articolo, da parte delle direzioni di
amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle
istruzioni, di cui all'art. 82, comma 1. Nei termini e con
le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari
trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o
ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle
consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei
materiali ad essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le
situazioni ed i conti prescritti ai fini del riscontro
contabile o della rilevazione statistica.
Art. 54 (Classificazione e codificazione dei materiali).
- 1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla
rispondenza all'impiego, sono distinti in:
a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali
nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque
rispondenti ad esigenze di impiego;
b) materiali di facile consumo, comprendenti i
materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati,
si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente
alla messa in uso;
c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i
materiali non piu' rispondenti ad esigenze di impiego per
ragioni militari, tecniche od economiche, ancorche'
efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di
ordine militare;
d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non
piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato
economicamente non conveniente o sia tecnicamente
impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca
composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro
essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e
tecnologiche.
2. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, fissano le
classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti
di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di
casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri
materiali d'uso generale ed i tempi minimi di
utilizzabilita' presunta.
3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti ed i cali
di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per
cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo
scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna
imputabilita' e, se vi sia stata denuncia alla procura
regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo
procedimento si sia concluso.
4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali
derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o
di trasporto terrestre, si osservano le particolari
disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle
commissioni di accertamento ed alle procedure per
l'individuazione e la valutazione delle cause e delle
eventuali responsabilita'.
5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del
carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e'
disposta dalle autorita' di cui all'art. 8, comma 1,
secondo la rispettiva competenza per valore.
6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile
procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per
ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo
smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori
servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono
disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento
sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in
base ad apposito verbale approvato dall'autorita'
competente di cui all'art. 8, comma 1.
7. I materiali sono classificati secondo il sistema
unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi,
ad eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b),
non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita'
giudiziale.
8. Nei documenti contabili ciascun materiale e'
descritto con l'indicazione del numero unificato di
codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e
del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti
dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo
centrale.
9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico,
non risultino gia' codificati definitivamente sono
descritti nei documenti contabili con l'indicazione del
numero transitorio di codificazione, della denominazione,
dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente
a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati
dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri
casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello
convalidato al momento della codificazione e viene
periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.
10. La codificazione transitoria dei singoli materiali
e' adottata per il tempo strettamente indispensabile ed i
dati necessari per la codificazione definitiva sono
prontamente segnalati al competente organo centrale.
L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile
le disposizioni per la trasformazione dei dati di
codificazione transitoria in codificazione definitiva.
11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o
statistiche, possono essere adottati particolari codici
ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si
aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo
integrano senza modificarne la struttura.
Art. 55 (Dichiarazione di fuori servizio dei materiali).
- 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 49 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto
interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di
fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro
alienazione, cessione e prestito si applicano le
disposizioni del presente articolo, nonche' quelle recate
dagli articoli da 56 a 60.
2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei
materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia
disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale
permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per
i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche'
efficienti, da porre fuori servizio.
3. La proposta e' inoltrata alla competente autorita'
logistica centrale corredata da un parere motivato reso da
una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi
previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o
dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, da apposito
organo tecnico.
4. Disposta la dismissione o la radiazione dei
materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i
materiali dismessi o radiati debbano essere:
a) impiegati per finalita' diverse da quelle
originarie;
b) trasformati;
c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal
disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste
operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase
di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di
mezzi e strumenti idonei;
d) permutati;
e) distrutti o smaltiti.
5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione
dei materiali dismessi o radiati sono certificate da
apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore
commerciale dei materiali eventualmente ricavati.
Art. 56 (Dichiarazione di fuori uso dei materiali). - 1.
La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o
ritenuti non piu' idonei ad ulteriore servizio, in
dipendenza della loro vetusta' od usura, e' proposta da chi
ha in consegna i materiali per l'uso.
2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la
proposta ad una apposita commissione tecnica di
accertamento, costituita in via permanente o nominata di
volta in volta.
3. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, indicano
l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il
numero ed i requisiti dei componenti, nonche' le modalita'
per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati.
4. La commissione ha le seguenti competenze:
a) constatare se i materiali siano effettivamente non
piu' idonei ad ulteriore servizio;
b) accertare le cause che hanno determinato
l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita'
competente il fatto nel caso in cui si ritenga che
l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare;
c) accertare la riparabilita' dei materiali
riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le
modalita' e nei casi previsti dalle istruzioni di cui
all'art. 82, comma 1, la riparazione, o la dichiarazione di
fuori uso ove non siano riparabili;
d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi
previsti dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, il
ricambio dei materiali;
e) indicare la specie e la quantita' dei materiali che
presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal
disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per
vetusta' o per usura, salvo che non sia diversamente
disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento
con provvedimento dell'autorita' di cui all'art. 8, comma
1. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui
all'art. 55, comma 4. Qualora non siano realizzabili con
mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni
sono affidate a terzi durante l'alienazione.
6. Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di
disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono
documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico
dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello
recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o
dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale
non e' assunto in carico e viene eliminato ovvero
distrutto.
Art. 57 (Vendita dei materiali fuori servizio o fuori
uso). - 1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori
uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata
stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica
centrale, possono essere venduti sul posto da parte
dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il
corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso
di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di
residui di vestiario.
2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o di vendita, il
valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e'
rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o
del servizio da acquisire ovvero costituisce provento
riassegnabile.
3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o
permutati e' corredato dei seguenti documenti:
a) verbale di consegna;
b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita
o di permuta;
c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il
pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.
4. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba
essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei
materiali a carico di terzi, o nel caso in cui sussistano
particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene
ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico
procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni
di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo
di aggiudicazione finale.
Art. 58 (Cessione dei materiali). - 1. I materiali di
cui all'art. 2, lettera o), possono essere ceduti a
pagamento, previa autorizzazione della competente autorita'
logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei
prezzi di cessione, tenuto conto delle speciali norme
vigenti in materia, per quanto concerne le armi. Il
pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni
dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o
per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non
possano provvedere direttamente.
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche
estere, ed a privati e' consentita per ragioni urgenti di
interesse pubblico di natura militare o in occasione di
operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per
ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo
scarico contabile dei materiali avviene immediatamente,
indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei
materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni
vigenti in materia.
4. La cessione e', altresi', consentita allorche'
ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale,
anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo
scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate
dalla competente autorita' logistica centrale.
5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate
sono regolarizzate con passaggio di carico e, quando cio'
non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni
finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo
scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a
pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
Art. 59 (Prestito di materiali a terzi). - 1. Il
prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato,
ad enti pubblici, ed a privati e' subordinato
all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale
competente.
2. Nei casi di missioni ed operazioni in Italia o
all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi
e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana,
il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo
interessato all'immediato intervento, che informa
tempestivamente l'autorita' logistica centrale.
3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento.
Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento
motivato per un periodo di tempo determinato in relazione
ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il
periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei
materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al
soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei
materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni
vigenti in materia.
4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui
all'art. 82, comma 1 e con esclusione dei casi in cui le
istruzioni medesime prevedano che il prestito sia
autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale
competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:
a) le modalita' ed i vincoli per la consegna, l'uso e
la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti
operazioni contabili;
b) la misura del compenso, le modalita' e la data del
relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;
c) la forma e l'entita' della garanzia per il
risarcimento di eventuali danni o perdite.
Art. 60 (Cessioni e prestiti a Forze armate estere). -
1. Le cessioni ed i prestiti di materiali nonche' le
prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate
estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli
accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi
interessati.».



 
Art. 17.
Autonomia finanziaria
1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.
2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.
3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente regolamento, nonche' in coerenza col programma di attivita'.
 
Art. 18.
Gestione delle risorse
1. La gestione e' condotta con criteri di unitarieta'. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal RAD e dal presente regolamento.
 
Art. 19.

Funzioni e responsabilita' del direttore e del capo del servizio
amministrativo
1. Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 8.
2. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11.



Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del
regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n.
214, e' il seguente:
«Art. 22 (Doveri del comandante di corpo). - 1.
L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al
comando o alla direzione di unita', di ente o servizio
organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo
dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed
amministrativo, esercita le funzioni di comandante di
corpo.
2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali
comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli,
nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della
disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego,
dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da
apposite norme, della conservazione dei materiali e della
gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di
polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i
regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti.
3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o
Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque
comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di
corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito
il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.».



 
Art. 20.

Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del
bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.
3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione.
4. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la cui denominazione e' definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.
5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.
6. Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
7. Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.
8. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
9. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative del Circolo.
10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
11. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 18 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.
12. Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.
 
Art. 21.
Bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, il cui modello e' riportato nell'allegato 1 al presente regolamento;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il cui modello e' riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale, il cui modello e' riportato in allegato 3, al presente regolamento;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il cui modello e' riportato in allegato 4 al presente regolamento.
4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.
 
Art. 22.
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attivita'.
2. Il bilancio pluriennale, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.
3. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
 
Art. 23.
Struttura del bilancio di previsione
1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
a) Titolo I - Entrate correnti;
b) Titolo II - Entrate diverse ed eventuali;
c) Titolo III - Entrate in conto capitale;
d) Titolo IV - Entrate per partite di giro.
2. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
a) Titolo I - Uscite correnti;
b) Titolo II - Uscite in conto capitale;
c) Titolo III - Uscite per partite di giro.
3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli e' definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, secondo criteri di omogeneita' e chiarezza.
4. Le entrate e le uscite descritte nei commi 1 e 2 sono rappresentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1.
5. Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.
6. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonche' le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entita'.
 
Art. 24.
Quadro generale riassuntivo
1. Il bilancio di previsione, di cui all'articolo 21, comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, redatto in conformita' al modello in allegato n. 2 al presente regolamento, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
 
Art. 25.
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 4.
2. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. Del presunto avanzo di amministrazione si potra' disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
5. Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.
 
Art. 26.
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.
2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
 
Art. 27.
Variazioni e storni al bilancio
1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.
3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
 
Art. 28.
Esercizio provvisorio
1. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
 
Art. 29.
Gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.
 
Art. 30.
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente;
b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
3. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;
b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
 
Art. 31.
Riscossione
1. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 51.
2. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
3. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.
4. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
5. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.
6. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
7. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.
 
Art. 32.
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.
2. Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.
 
Art. 33.
Gestione delle uscite
1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
 
Art. 34.
Impegno di spesa
1. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.
2. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.
 
Art. 35.
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.
 
Art. 36.
Titoli di pagamento
1. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) il capitolo su cui la spesa e' imputata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali piu' favorevoli modalita' di pagamento se richieste dal creditore;
i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. L'istituto di cui all'articolo 51 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.
4. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.
6. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
7. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8. Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.



Nota all'art. 36:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136
(supplemento ordinario).



 
Art. 37.
Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
1. Il Circolo puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.
 
Art. 38.
Uso delle carte di credito
1. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dei commi da 47 a 53 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302 (supplemento
ordinario):
«47. Ferme restando le disposizioni in materia di
assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta
di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella
rispettiva competenza, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi'
ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in
Italia e all'estero.
49. E' altresi' consentito alle pubbliche
amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di
sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi
autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse
amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche'
di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti
correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure
per la graduale attuazione della modalita' di pagamento
prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della
spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le
procedure per la rendicontazione ed il controllo.
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai
seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere
discrezionale del dirigente generale, il quale puo'
autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste
italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito,
sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal
Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla
lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche
mediante procedure in regime di contabilita' speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e
quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di
ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per
missioni, nei casi previsti dal comma 48.
53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
del presente articolo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136
(supplemento ordinario).



 
Art. 39.
Gestione dei residui
1. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.
5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.
6. Non e' consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 40.
Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo e' costituito da:
a) il rendiconto finanziario;
b) il conto economico;
c) lo stato patrimoniale.
2. Al conto consuntivo sono allegate:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione.
3. Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Segretario generale della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.
 
Art. 41.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. La situazione di cui al comma 1, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.
 
Art. 42.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui, in conformita' del modello di cui all'allegato n. 5 al presente regolamento.
2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando:
a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo.
 
Art. 43.
Conto economico
1. Il conto economico, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato n. 6 al presente regolamento, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:
a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei);
c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti);
d) le sopravvenienze e le insussistenze;
e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
2. Costituiscono componenti positive del conto economico:
a) i trasferimenti correnti;
b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;
c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
d) i proventi finanziari;
e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
3. Costituiscono componenti negative del conto economico:
a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;
b) i costi per acquisizione di servizi;
c) il valore del godimento dei beni di terzi;
d) le spese per il personale a contratto;
e) i trasferimenti a terzi;
f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;
g) le imposte e le tasse;
h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;
i) gli ammortamenti;
l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.
5. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
 
Art. 44.
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale, redatto in conformita' al modello cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica.
2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
3. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno.
5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.
6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
7. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
8. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.
9. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
 
Art. 45.
Relazione sulla gestione
1. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
 
Art. 46.
Situazione amministrativa
1. La situazione amministrativa redatta in conformita' al modello di cui all'allegato n. 8 al presente regolamento e allegata al rendiconto finanziario, evidenzia:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
c) il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 27, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento;
b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite.
4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 20, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
 
Art. 47.
Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
1. Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di controllo della spesa, il Circolo, ai fini della semplificazione delle procedure, puo' avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.



Nota all'art. 47:
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106
(supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 58 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu'
efficace controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di
rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo
della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 (supplemento ordinario),
e' il seguente:
«Art. 13 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori
e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita' alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».



 
Art. 48.
Rilevazioni finanziarie
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Ai fini del comma 1, l'ufficio amministrazione cura la tenuta delle seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) giornale cronologico degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento.
 
Art. 49.
Rilevazioni economiche
1. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica.
3. La valutazione economica di cui al comma 1, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
4. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.



Nota all'art. 49:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195 (supplemento ordinario).



 
Art. 50.
Rilevazioni patrimoniali
1. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
3. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
 
Art. 51.
Affidamento del servizio di cassa
1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a.
2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.
3. Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.
5. Il Circolo puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.



Nota all'art. 51:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230 (supplemento ordinario).



 
Art. 52.
Servizio di cassa interno
1. Il servizio di cassa interno puo' essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui all'articolo 51, in ragione della loro esiguita' o indifferibilita'.
2. Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a 2.000 euro, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 53.
Normativa comunitaria e nazionale
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.
2. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attivita' adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.
3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attivita', di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalita' essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.
 
Art. 54.
Responsabile del procedimento
1. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che e' il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione.
2. Il funzionario di cui al comma 1 e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 241 del 1990.
3. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 1, e' reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.



Nota all'art. 54:
- Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
«Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti
di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.».
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale.».
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).
- 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per «controinteressati», tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per «documento amministrativo», ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5
e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».



 
Art. 55.
Acquisto di beni e fornitura di servizi
1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui al capo VIII, in conformita' alla vigente normativa primaria.
 
Art. 56.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri di' valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.
 
Art. 57.
Aggiudicazione
1. Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che puo' avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.
2. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.
 
Art. 58.
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
2. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.
3. L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore.
 
Art. 59.
Ufficiale rogante
1. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.
 
Art. 60.

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la
fornitura di servizi
1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.
2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.
3. Per le forniture di beni di importo inferiore a diecimila euro, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.
4. Per le forniture di beni aventi importo superiore ai diecimila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.
5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a cinquantamila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.
6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi e' attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.
7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.
 
Art. 61.
Norme generali
1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario.
2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.



Nota all'art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.



 
Art. 62.
Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia
1. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Circolo puo' essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di ventimila euro, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
3. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.
 
Art. 63.
Svolgimento della procedura in economia
1. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
3. La lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste;
h) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
4. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 56.
5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.
6. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
7. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:
a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di duemila euro, con esclusione dell'IVA;
c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.
 
Art. 64.
Trasferimento dei beni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i beni di proprieta' del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come regolato dal regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, e successive modificazioni, sono trasferiti al Circolo, con le conseguenti annotazioni sugli inventari dei beni patrimoniali dello Stato, e gestiti ai sensi del capo IX del RAD. Al relativo inventario si provvede con apposito verbale tra il presidente dell'organismo cedente e il direttore del Circolo.
2. Le disponibilita' liquide della gestione di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione della gestione stessa, sono versate alla nuova gestione del Circolo, con iscrizione negli appositi partitari. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni delle entrate e delle spese facenti capo alla nuova gestione del Circolo.
3. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, gli organi del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come disciplinato dal citato regio decreto n. 2111 del 1934, e successive modificazioni, pongono in essere i soli atti di amministrazione ordinaria.



Nota all'art. 64:
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in
ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate
d'Italia e approvazione del relativo statuto), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1935, n. 11.
- Per il Capo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della
Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), si vedano
le note all'art. 16.



 
Art. 65.
Allegati
1. Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 66.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, l'attivita' amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, nonche' delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.
 
Art. 67.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. L'efficacia del presente regolamento e' differita al 1° gennaio 2010. Dalla medesima data, oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, sono abrogati il regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040, il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1108, il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838, il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628, il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183, e il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 290



Nota all'art. 67:
- Per le disposizioni indicate si vedano le note alle
premesse.



 
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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